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Ad entrambi i genitori affidatari l assegno PDF Stampa E-mail
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Entrambi i genitori separati e affidatari dei propri figli hanno diritto a richiedere l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare .
Lo ha ribadito l'Inps, con il messaggio 12791/2006. L'Istituto interviene in seguito a quanto previsto dalla legge 54/2006, che , all'art. 1, modificando l'articolo 155 del Codice Civile, introduce delle correzioni in merito ai provvedimenti riguardo i figli nel caso di separazione dei genitori.

La nuova norma. In particolare , la norma privilegia il rispetto dell'interesse morale e materiale della prole, stabilendo l'affidamento dei figli, in via prioriataria, ad entrambi i genitori. Ne deriva, che l'individuazione di chi tra i due effettuerà la richiesta di autorizzazione alla corresponsione dell'assegno, sarà determinata da un accordo tra le parti.

Nell'ipotesi in cui, però, questo accordo non si raggiunga, l'autorizzazione alla percezione della prestazione famigliare verrà accordata al genitore con il quale il figlio risulta convivente.
Nel caso in cui, invece, il giudizio disponga l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, rimane applicabile la normativa vigente, secondo cui è il genitore affidatario il solo titolare del diritto all'assegno per il nucleo famigliare.

Arturo Rossi
Dal Sole 24 Ore del 04 maggio 2006
Entrambi i genitori separati e affidatari dei propri figli hanno diritto a richiedere l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare .
Lo ha ribadito l'Inps, con il messaggio 12791/2006. L'Istituto interviene in seguito a quanto previsto dalla legge 54/2006, che , all'art. 1, modificando l'articolo 155 del Codice Civile, introduce delle correzioni in merito ai provvedimenti riguardo i figli nel caso di separazione dei genitori.

La nuova norma. In particolare , la norma privilegia il rispetto dell'interesse morale e materiale della prole, stabilendo l'affidamento dei figli, in via prioriataria, ad entrambi i genitori. Ne deriva, che l'individuazione di chi tra i due effettuerà la richiesta di autorizzazione alla corresponsione dell'assegno, sarà determinata da un accordo tra le parti.

Nell'ipotesi in cui, però, questo accordo non si raggiunga, l'autorizzazione alla percezione della prestazione famigliare verrà accordata al genitore con il quale il figlio risulta convivente.
Nel caso in cui, invece, il giudizio disponga l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, rimane applicabile la normativa vigente, secondo cui è il genitore affidatario il solo titolare del diritto all'assegno per il nucleo famigliare.

Arturo Rossi
Dal Sole 24 Ore del 04 maggio 2006
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