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Inps e assegni familiari PDF Stampa E-mail
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Pagamento dell'assegno per i nuclei famigliari in periodi pregressi.

L'obbligo del datore di lavoro di anticipare per conto dell'Inps la prestazione famigliare sussite anche in caso di richiesta successiva alla data di risoluzione del rapporto di lavoro ma relativa a periodi pregressi.
Lo ha spiegato l'Inps con il messaggio 12790/2006, in seguito a richieste di chiarimenti sulla competenza al pagamento dell'assegno per il nucleo famigliare per i periodi pregressi, durante i quali un lavoratore era occupato presso un datore di lavoro diverso da quello per il quale lavora al momento in cui intende inoltrare la domanda di prestazione , oppure , se in quel momento non è occupato .
L'Inps precisa che, in base alla vigente normativa, il diritto del lavoratore alla percezione dell'assegno si prescrive nel termine di cinque anni. Di coseguenza, un datore di lavoro non può sottrarsi al pagamento della prestazione presentata da un ex dipendente prima che siano trascorsi cinque anni. Lo stesso termine prescrizionale si applica anche per il diritto del datore di lavoro a richiedere il rimborso dell'assegno per il nucleo famigliare erogato ai prori dipendenti. Termine che, nel caso di assegno per periodi pregressi, decorre dalla data in cui è stato corrisposto. Se il datore di lavoro si rifiuta di corrispondere l'assegno ad un ex dipendente, l'Inps,cui perviene la denuncIa dell'inadempienza, dopo aver proceduto in via formale e senza esito nei confronti del datore di lavoro stesso, segnalerà l'azienda alla Dpl-Servizio Ispezioni del Lavoro per i provvedimenti di competenza. In tale ipotesi , qualora sia stata accertata l'impossibilità per il lavoratore di ricevere quanto dovuto, provvederà la sede competente dell'Inps al pagamento diretto della prestazione.

Arturo Rossi
Dal Sole 24 Ore del 04 maggio 2006
Pagamento dell'assegno per i nuclei famigliari in periodi pregressi.

L'obbligo del datore di lavoro di anticipare per conto dell'Inps la prestazione famigliare sussite anche in caso di richiesta successiva alla data di risoluzione del rapporto di lavoro ma relativa a periodi pregressi.
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