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| Cassazione: Deve pagare l’Ici chi lascia casa coniugale |
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Deve comunque pagare l’Ici chi, sebbene separato dalla propria moglie ed ormai non più residente nella casa coniugale a lei assegnata, risulta proprietario dell’abitazione. — Fonte: repubblica.it
Lo ha sancito la Cassazione, confermando una sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva accolto le istanze di una donna, la quale aveva impugnato gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Firenze, aventi ad oggetto il “parziale” pagamento dell’Ici relativa agli anni 1993-1996, sostenendo che “l’ulteriore quota del 50%” di detta imposta era a carico del coniuge “quale comproprietario” ancorché “in sede di separazione personale” (avvenuta nel 1988) le fosse stato riconosciuto “il diritto di fruire dell’immobile” in quanto “adibito a casa familiare”. Il Comune di Firenze, dunque, aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la Commissione tributaria regionale “ha irragionevolmente posto a carico dell’altro coniuge l’onere tributario in questione, ancorché tale soggetto si trovi deprivato di ogni potenzialità economica del bene finché tutti i figli nati da quel matrimonio abbiano raggiunto la maggiore età e la propria indipendenza economica”. La Suprema Corte (quinta sezione civile), rigettando il ricorso, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “il coniuge affidatario dei figli al quale sia stata assegnata la casa di abitazione posta nell’immobile di proprietà (anche in parte) dell’altro coniuge non è soggetto passivo dell’imposta comunale sugli immobili per la quota del medesimo immobile sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un diritto reale di godimento”. Infatti, l’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli “è finalizzata — si legge nella sentenza n.6192 — all’esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta”, tanto che “il giudice della separazione non può disporre l’assegnazione della casa familiare in assenza di figli, in quanto il titolo ad abitare per il coniuge è strumentale alla conservazione della comunità domestica ed è giustificato esclusivamente dall’interesse morale e materiale della prole affidatagli”. Alla luce di ciò, “il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, sulla casa coniugale — spiegano gli ‘ermellini’ — con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio, ha natura di atipico diritto personale di godimento e non già di diritto reale”, diritto, quest’ultimo, che costituisce “l’unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell’imposta comunale sull’immobile stesso”. AGI
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