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IRPEF detrazioni 2007 per figlia a carico PDF Stampa E-mail
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   L’articolo  12, comma 1, lettera c) del Tuir, dispone che le detrazioni per figli a carico sono ripartibili, esclusivamente, come segue:
a) nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati;
b) nella misura del 100%, previo accordo tra i coniugi, in capo al genitore che possiede il reddito più elevato. Pertanto il genitore con il reddito più basso deve ripartire la metà della detrazione o rinunciarvi completamente.
Alla luce di quanto sopra non sono ammissibili altre ripartizioni delle detrazioni per figli a carico, come poteva invece essere fatto in passato.
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