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| La struttura della famiglia che cambia |
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Esercizio della potesta' sui figli naturali nella crisi delle unioni di fattodi Maria Grazia Zecca* La struttura famigliare cambia, i matrimoni sono sempre meno numerosi e più tardivi, aumentano le separazioni e i divorzio, cresce il numero di coppie che sceglie di formare una famiglia al di fuori del vincolo del matrimonio.
Trasformazioni che determinano la nascita di nuovi modelli di relazione familiare, sicuramente meno gerarchici rispetto al passato, che mostrano una progressiva crescita del numero di bambini nati da convivenze more uxorio. Un fenomeno, rispetto al quale, il legislatore non può più rimanere indifferente, essendo reale la necessità di un, concreto, intervento legislativo anche in materia di tutela dei figli naturali nella cessazione della convivenza. Con l'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 sull'affido condiviso, anche per i figli naturali, così come per quelli legittimi, qualora sorgano controversie sul loro affidamento, a seguito di crisi dell'unione di fatto, la regola è quella dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori naturali che eserciteranno congiuntamente la potestà, secondo le regole proprie del nuovo articolo 155 c.c., la cui disciplina si sovrappone, integralmente, a quella dell'art. 317 bis c.c., per l'ipotesi in cui il figlio naturale sia stato riconosciuto da entrambi i genitori non più conviventi. Regola che, alla luce della legge sull'affido condiviso, lascerà spazio all'affidamento monogenitoriale solo quale soluzione residuale per il caso in cui l'interesse del minore renda preferibile tale soluzione. E' l'art. 4, co. 2 della legge n. 54/2006, che prevede l'applicazione delle "disposizioni della presente legge", oltre che "in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati", all'evidente fine di assicurare alla filiazione naturale forme di tutela identiche a quelle riconosciute alla filiazione legittima. Siamo dinanzi ad una nuova prospettiva dove, la disposizione del codice civile, sull'esercizio della potestà nella filiazione naturale (art. 317 bis c.c.), assume, per effetto della legge n. 54/2006, un nuovo volto, arricchendosi dei contenuti di codesta legge. Così, per un verso, la cessazione della convivenza tra genitori naturali non conduce più alla cessazione dell'esercizio della potestà, esercitata da entrambi i genitori, salva la possibilità per il giudice di attribuire a ciascun genitore il potere di assumere singole decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione; per altro verso le regole sull'affidamento condiviso guidano la discrezionalità del giudice specializzato nel valutare "l'esclusivo interesse del figlio", allorché sia cessata la convivenza della coppia genitoriale, affinché il figlio naturale possa continuare a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Interpretazione, questa, avallata dal citato art. 4 co. 2 della legge n. 54/2006, che prevedendo l'applicazione delle nuove disposizioni anche ai "procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati", esprime, chiaramente, la volontà del legislatore, in subiecta materia, di garantire una tutela unitaria in favore della prole, indipendentemente dal rapporto coniugale o di fatto, ovvero dall'inesistenza di un qualsiasi rapporto tra i genitori. Un richiamo che sancisce il principio-base della bigenitorialità, introdotto nella convinzione che esso realizzi, al meglio, il fondamentale interesse del minore, in tutti i procedimenti nei quali si controverta sull'affidamento dei figli. * Giurista, specialista in diritto di famiglia e dei minori dal sito dell'osservatorio sulla legalità
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