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| L'infedeltŕ della moglie non esclude l'affidamento condiviso |
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Una nuova relazione non comporta automaticamente la perdita dell'abitazione assegnata. Si può escludere un genitore soltanto per le sue carenze e non per la relazione con un altro partner. Assegnazione della casa familiare: la convivenza con un altro uomo non determina l'obbligo automatico di lasciare l'abitazione di proprietà del marito Affidamento condiviso: il genitore non può essere escluso solo perché ha una relazione con un altro partner. E la convivenza con un altro uomo non determina l'obbligo automatico di uscire dall'abitazione di proprietà esclusiva del marito. È quanto emerge dal provvedimento urgente 1570/07 del Tribunale di Matera (qui leggibile come documento correlato).
Affidamento condiviso. Anche in caso di separazione dei genitori, il figlio minore, ai sensi dell'articolo 155 Cc, ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei membri della famiglia, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i coniugi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti sia della madre che del padre. Per realizzare questa finalità, il giudice della separazione, tenendo in considerazione l'interesse morale e materiale della prole, valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori, oppure stabilisce il coniuge affidatario. La potestà genitoriale, nell'affido condiviso, è esercitata da entrambi i coniugi e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice, che solo sulle questioni di ordinaria amministrazione può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Infedeltà e affido condiviso. Il legislatore, pertanto, ha indicato come regola l'obbligatorietà dell'istituto dell'affidamento condiviso, regola che ricorda ad entrambi i coniugi il loro ruolo paritario nell'impegnarsi a predisporre ed attuare un programma concordato per l'educazione, la formazione, la cura e la gestione della prole nel rispetto delle esigenze e delle richieste dei figli. A tale regola il giudice può derogare, quindi, disponendo l'affidamento ad uno solo dei genitori, qualora ritenga "con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore" (articolo 155bis Cc).Per cui, si può escludere un genitore dall'affidamento soltanto per le sue carenze o per inidoneità e non per la relazione con un altro partner. L'assegnazione della casa familiare. La rinuncia della moglie alla casa familiare, sottolinea il Tribunale di Matera, non è conforme all'interesse delle figlie, dato che le bambine hanno finora identificato in quell'abitazione il centro dei loro affetti, l'ambito dei propri giochi e il punto di riferimento logistico della loro vita. Del resto, continuano i giudici, la scelta del coniuge potrebbe essere la conseguenza del timore, che ai sensi dell'articolo 155quater, comma 1, ultima parte Cc, "Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga un nuovo matrimonio". Non bisogna, però dimenticare, mette in guardia il Tribunale di Materia, che tale disposizione non comporta l'obbligo automatico di uscire dalla casa assegnata per il genitore che abbia intrapreso una stabile convivenza con un altro partner, anche se il titolo abilitativo acquisito in sede di separazione non è più valido, ma, occorre una nuova determinazione da parte del giudice. (cri.cap)
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