 | Assegnazione della casa al genitore naturale affidatario di figlio minore in caso di cessazione del rapporto di convivenza moro uxorio. Il giudice può disporla in base al principio di responsabilità genitoriale (Corte Costituzionale n. 166 del 13 maggio 1998, Pres. Granata, Red. Contri). |
In seguito alla cessazione di un rapporto di convivenza more uxorio, la madre affidataria del figlio minore nato durante il rapporto e riconosciuto da entrambi i genitori ha chiesto al Tribunale di Como, con un’istanza di sequestro giudiziario, l’assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva del padre ex convivente. Il ricorso è stato rigettato. In sede di reclamo lo stesso Tribunale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 155, 4° comma del codice civile nella parte in cui non prevede la possibilità di assegnare in godimento la casa familiare al genitore naturale affidatario di un minore, anche se lo stesso genitore affidatario non sia titolare di diritti reali o di godimento sull’immobile. L’art. 155 prevede questa possibilità per la separazione dei coniugi e stabilisce che in tal caso l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al coniuge cui vengono affidati i figli. Il Tribunale ha ritenuto che la mancata previsione della possibilità di un analogo provvedimento in caso di cessazione di un rapporto di convivenza more uxorio contrasti con gli articoli 3 e 30 della Costituzione per violazione del principio di uguaglianza e del principio di tutela dei figli naturali. La Corte Costituzionale (sentenza n. 166 del 13 maggio 1998, Pres. Granata, Red. Contri) ha dichiarato la questione non fondata "nei sensi di cui in motivazione". Si tratta di una pronuncia interpretativa di rigetto, con la quale la Corte ha affermato che il nostro ordinamento, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Como, consente, anche in caso di cessazione di un rapporto di convivenza more uxorio, l’assegnazione della casa familiare al genitore affidatario del minore. A questa conclusione la Corte è pervenuta facendo riferimento ad altre norme del codice civile che tutelano la filiazione naturale. L’art. 261 del codice civile, ha rilevato la Corte, enuncia il fondamentale principio in forza del quale il riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, il che attesta l’assoluta preminenza attribuita al rapporto di filiazione in quanto tale. L’art. 30 della Costituzione, che richiama il genitore all’obbligo di responsabilità, si applica anche nei confronti dei figli naturali. Questo principio trova specificazione negli articoli 147 e 148 del codice civile che impongono ai genitori l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole. L’obbligo di mantenimento - ha osservato la Corte - si sostanzia anche nell’assicurare ai figli l’idoneità della dimora intesa quale luogo di formazione e sviluppo della personalità psico-fisica dei medesimi. L’attuazione di tale dovere non può in alcun modo essere condizionata dall’assenza del vincolo coniugale tra i genitori: l’assegnazione della casa familiare nell’ipotesi di cessazione di un rapporto di convivenza more uxorio allorchè vi siano figli minori o maggiorenni non autosufficienti, ha concluso la Corte, deve quindi regolarsi mediante l’applicazione del principio di responsabilità genitoriale, il quale postula che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione dello status. Nella stessa sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, sollevata dal Pretore di Torino, degli articoli 151 e 155 codice civile, in quanto non prevedono la possibilità di applicare il procedimento previsto dagli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile (in materia di separazione dei coniugi) ai conviventi more uxorio con prole. La convivenza more uxorio - ha affermato la Corte - rappresenta l’espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza dal matrimonio: da ciò deriva che l’estensione automatica di queste regole alla famiglia di fatto potrebbe costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti.
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