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Diritto quota TFR nel divorzio |
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 | Diritto del coniuge divorziato ad una quota del TFR dell'altro coniuge. Sussiste nel periodo successivo alla domanda di divorzio (Cassazione Sezione Prima Civile n. 5553 del 7 giugno 1999, Pres. ed Est. Finocchiaro, Rel. Losavio). |
In base all’art. 12 bis della legge n. 898/1970 "il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza". Questa norma deve essere interpretata nel senso che la quota del t.f.r. debba essere corrisposta soltanto se il diritto alla percezione del t.f.r. sia sorto, in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, in epoca successiva all’inizio del giudizio diretto ad ottenere la pronuncia di divorzio. Ove invece il diritto di un coniuge al t.f.r. sia sorto in precedenza, anche durante la separazione, si deve escludere il diritto dell’altro coniuge, in caso di divorzio, di ottenerne una quota (Cassazione Sezione Prima Civile n. 5553 del 7 giugno 1999, Pres. ed Est. Finocchiaro, Rel. Losavio).
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