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| Cassazione: tempi duri per l’infedeltŕ coniugale |
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Premesso che tradire la fiducia dell'altro può essere motivo determinante di una crisi coniugale, la giurisprudenza é del parere che il mancato adempimento dei doveri coniugali determinato da infedeltà é ritenuto causa di separazione delle coppie che condividono lo stesso tetto domestico. Ne consegue una serie di sentenze che penalizzano il coniuge infedele in quanto contravventore dei doveri assunti con la celebrazione delle nozze.Una prima decisione si era avuta con la sentenza 8205/2004 in base alla quale la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione stabiliva che l'infedeltà non può essere causa di nullità del matrimonio civile per cui l'annullamento ottenuto dalla Sacra Rota a causa di una relazione extraconiugale non avrebbe cancellato gli effetti civili del matrimonio costringendo il coniuge in questione a non sottrarsi agli obblighi di assistenza post-matrimoniali e segnatamente agli alimenti. Una curiosa interpretazione del concetto di infedeltà é emersa dalla recente sentenza 24414/2008 con la quale la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna a quattro mesi di reclusione per minaccia e ingiuria aggravata e continuata nei confronti di un Appuntato dei Carabinieri di Capaccio (Sa) che aveva reagito in maniera violenta alla richiesta del Comandante della Stazione in cui prestava servizio di troncare una relazione extraconiugale con una donna anche lei sposata. L’imputato, ritenuto responsabile di insubordinazione aggravata da minaccia ed ingiuria ai danni del luogotenente, era stato prosciolto dal giudice di primo grado ma condannato dalla Corte Militare d’Appello. Poiché il comandante gli aveva chiesto di troncare la relazione, l'appuntato lo aveva definito “bugiardo, infame e ladro” minacciandolo di rovesciargli addosso una scrivania. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa confermando la sentenza della Corte d’Appello per la quale “l'intervento del luogotenente era pertinente al servizio e alla disciplina consistendo nel richiamo all'osservanza del regolamento di disciplina militare, che prescrive di tenere in ogni circostanza una condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate”, mentre “la relazione extraconiugale dell'imputato, di pubblico dominio nel territorio della stazione, arrecava evidente disdoro all'Arma benemerita”. Se un militare che allaccia una relazione extraconiugale può pregiudicare ”il prestigio delle Forze armate”, anche un'infedeltà di tipo platonico, che non si concretizza in un rapporto sessuale, può essere causa di addebito della separazione. Lo hanno appena stabilito i togati della Cassazione con la sentenza 15557/2008 precisando che "in riferimento ai presupposti della pronuncia di addebito ai sensi dell'art. 151 c.c., comma 2, va ripetutamente affermato che siffatta pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell'art. 143 cod. civ. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, strettamente connesso a quello della convivenza e da intendere non soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma quale impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca, ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi che dura quanto dura il matrimonio." Secondo la Cassazione "la nozione di fedeltà coniugale va avvicinata a quella di lealtà, la quale impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge che si rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune. In questa prospettiva la fedeltà affettiva diventa componente di una fedeltà più ampia che si traduce nella capacità di sacrificare le proprie scelte patrimoniali a quelle imposte dal legale di coppia e dal sodalizio che su di esso si fonda". Nella motivazione si evidenzia che "il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'art. 143 cod. civ. dovendo, per converso, verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. Ed il collegio deve ribadire che a tale regola non si sottrae l'infedeltà di un coniuge la quale, pur rappresentando una violazione particolarmente grave, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, può essere rilevante al fine dell'addebito della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche, pertanto, qualora risulti non avere spiegato concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima: come avviene allorquando il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, perciò autonoma ed indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedeltà". "La relazione di un coniuge con estranei - prosegue la Corte - rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti comunque offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge". Anche semplici pensieri impuri e agognati tradimenti non consumati possono quindi condizionare le decisioni dei Giudici i quali hanno il compito di "procedere ad un accertamento rigoroso e ad una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi onde stabilire se l'infedeltà di un coniuge (come in genere ogni altro comportamento contrario ai doveri del matrimonio) possa essere rilevante al fine dell'addebito della separazione, essendo stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, ovvero se non risulti avere spiegato concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza". Tempi duri quindi anche per i semplici cuori pulsanti ma già impegnati per i quali nessuna contemplazione amorosa é ammessa nonostante la memoria delle ispirazioni di Petrarca nei confronti della sua Laura o di Dante verso Beatrice.
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