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La Cassazione sul tradimento prematrimoniale:nozze nulle per la Chiesa, ma non per lo Stato |
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Tradire prima del matrimono non ha alcun valore in sede civile.
ROMA (22 luglio) - Dal Messaggero - Un errore di gioventù come fare le corna al proprio fidanzato e per lo più negare di aver avuto la relazione prima delle nozze può portare all'annullamento del matrimonio da parte della Chiesa, ma non è lo stesso per gli effetti civili.
Le sezioni unite della Cassazione hanno infatti rigettato il ricorso di un marito tradito, Giuseppe D.S., che dopo aver scoperto la relazione pre-nozze della sua donna, aveva ottenuto l'annullamento del matrimonio dalla Chiesa e poi aveva chiesto il riconoscimento della sentenza ecclesiastica anche in sede civile. Già la Corte d'Appello di Trieste aveva rigettato il ricorso del marito perchè il tipo di "errore" in cui era incorsa la moglie non rientrava in quei casi per cui il diritto canonico viene recepito da quello italiano per annullare il matrimonio.
Se infatti la Chiesa mette al primo posto i valori in una coppia, lo Stato ha bisogno di «condizioni oggettive che dimostrino che si sia verificato una falsa realta», tale da compromettere la volontà di sposare una persona e la validità del matrimonio stesso.
La sentenza. Per la controversa materia è stata chiesta una pronuncia a Sezioni Unite che, nella sentenza n.19809, hanno sottolineato: «nessuna incidenza può avere per i principi del nostro ordinamento l'errore incorso su comportamenti temporanei ed occasionali che nel nostro sistema danno luogo a un vizio del volere irrilevante in ogni atto volontario, qual è l'errore sul motivo, significativo invece in sede canonica e per il matrimonio religioso».
Tradire prima del matrimonio si può. In questo caso l'infedeltà era stata temporanea e precedente al matrimonio, rientrando quindi nella sfera della libertà non è previsto, quindi, l'obbligo di fedeltà che invece sorge dal matrimonio. Il marito si era sentito 'traditò dalla bugia della moglie che aveva negato la relazione, ma gli ermellini hanno scritto: «il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche si verifica solo se l'errore indotto da dolo consiste in una falsa rappresentazione della realtà, in circostanze oggettive,stabili e permanenti».
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