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Cassazione;Se ex marito non versa assegno paga anche danni morali Il padre sarebbe "debitore" per la sofferenza seguita al reato
Roma 2009 - L'Eco di Bergamo - (Apcom) - Roo - Il marito che non versa all'ex moglie
l'assegno di mantenimento per il figlio deve risarcire anche i
danni morali. E le somme versate all'ex coniuge, a titolo
personale, non fanno venir meno l'obbligo di "pensare" anche ai
figli.
Lo chiarisce la Cassazione con una sentenza che conferma
le decisioni del tribunale di Rossano e della Corte d'appello di
Catanzaro nei confronti di Antonio G. che nei cinque anni dopo la
separazione e il divorzio, tra l'agosto 1997 e l'aprile 2002, non
ha versato la somma indicata dal giudice per contribuire al
mantenimento del figlio minore affidato alla madre.
Oltre alla condanna per "violazione degli obblighi di
assistenza", la sentenza 6575 della sesta sezione penale della
Cassazione conferma anche l'obbligo, per Antonio G, di risarcire
il danno morale. In particolare, scrivono i giudici, si tratta di
un risarcimento di cui il padre è "debitore" proprio nei
confronti del figlio minore per "la sofferenza fisica e morale
conseguente al reato". Nel ricorso Antonio G. chiedeva di
annullare la condanna perché "in seguito alle azioni giudiziarie"
avviate dalla ex moglie, sono state versate tutte le somme
arretrate.
Una tesi che la Cassazione ha bocciato senza mezzi termini: i
versamenti successivi, sottolinea la Corte, "rappresentano
soltanto una forma di pagamento coatto del debito e non incidono
in alcun modo sulla condotta penalmente rilevante già consumata e
consistita nella sistematica sottrazione all'obbligo di
contribuire economicamente alle esigenze del figlio minore". E ad
"alleggerire" la posizione di Antonio G. non è servito neppure
ricordare che, in occasione della sentenza di divorzio, l'uomo
aveva versato 8 milioni all'ex moglie.
In fin dei conti, sosteneva l'avvocato dell'ex marito, quel
denaro poteva servire a soddisfare le esigenze anche del figlio e
dunque l'accusa di "aver fatto mancare i mezzi di sussistenza"
sarebbe infondata. La Cassazione a questo proposito evidenzia
che quella somma "riguardava l'assegno una tantum liquidato
all'ex coniuge a titolo personale" e pertanto non aveva nulla a
che fare con l'assegno di mantenimento. Insomma, i "conti in
sospeso" con l'ex moglie non possono servire per pagare i debiti
con i figli.
Roo
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