Questa settimana commenterò una recente pronuncia della Suprema Corte che si è occupata di un caso frequente nella pratica adottando, come si vedrà, una soluzione che si può definire, usando un eufemismo, quantomeno discutibile.
LA FATTISPECIE
In sede di separazione, com'è noto, è possibile che il giudice "condanni" un coniuge a versare un assegno di mantenimento a favore dell'altro, quando si verificano determinati presupposti.
Recita l'articolo 156 del codice civile: "Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti".
Una succinta analisi della norma consente di mettere in evidenza alcuni fattori che per chiarezza espositiva si tratteranno disgiuntamente:
1) anzitutto, l'assegno di mantenimento può essere disposto solo a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione. Questo non significa che sia necessario che la separazione venga addebitata ad uno dei due coniugi; è semplicemente indispensabile che non venga addebitata al futuro titolare della somma di denaro di cui si tratta.
2) il beneficiario dell'assegno non deve avere adeguati redditi propri e ciò può verificarsi o nel caso in cui sia del tutto sprovvisto di redditi o nel caso in cui i suoi redditi siano notevolmente inferiori a quelli del coniuge onerato (si pensi alle famiglie in cui gli stipendi dei due coniugi sono estremamente differenti); secondo la giurisprudenza, l'assegno di mantenimento dovrebbe servire a fari si che il coniuge beneficiario possa conservare un tenore di vita analogo a quello che aveva durante in matrimonio.
3) l'ammontare dell'assegno può altresì essere condizionato, oltre che dai redditi dell'obbligato come si è detto, anche da tutte le circostanze del caso (per esempio, il beneficiario potrebbe avere delle rendite, o essere proprietario di beni; e ancora, può divenire rilevante la durata dell'unione coniugale, o le spese cui dovrà andare incontro il coniuge onerato, e ancora il titolo di studio e le condizioni di salute del beneficiario). La valutazione di tutte le circostanze, in pratica, dovrebbe servire a far si che la decisione del giudice sia la più equa possibile.
4) a prescindere da tutta quanto sopra esposto, la norma specifica che sono comunque dovuti gli alimenti (a favore del coniuge che non abbia redditi, ovviamente); quindi, anche nel caso in cui la separazione sia addebitabile al beneficiario. Va tuttavia sottolineato come l'assegno di alimenti, che serve a garantire esclusivamente i bisogni primari del titolare, ha di conseguenza un ammontare estremamente ridotto rispetto all'assegno di mantenimento.
IL CASO CONCRETO
Tracciate le linee guida delle conseguenze patrimoniali fra i coniugi in sede di separazione, riporto come anticipato un caso pubblicato recentemente sulle riviste giuridiche specializzate che lascia francamente sconcertati. La Cassazione, con la sentenza n. 12121/04 si è occupata della seguente vicenda.
Due coniugi intraprendono una causa di separazione giudiziale (quella litigiosa, per intenderci); il primo round, quello che si svolge davanti al presidente del Tribunale, vede vincente la moglie, a cui viene attribuito un assegno mensile a carico del marito pari alle vecchie 600.000 lire.
Il Tribunale, al contrario, nonostante la pronuncia di addebito al marito, riformò quella parte del decisum relativa all'assegno di mantenimento, ritenendo che nella fattispecie non ricorressero i presupposti per il diritto in questione. La Corte d'Appello optò per la medesima soluzione del Tribunale, confermando l'insussistenza del diritto a percepire l'assegno.
Ma facciamo un passo indietro e analizziamo i fatti. I coniugi sono stati sposati per otto anni; la separazione viene addebitata al marito (presumibilmente, ma la cosa non è specificata in sentenza, per adulterio); la moglie non ha alcun problema di salute, è giovane, laureata in lingue (è notoria la facilità di reperimento di un'occupazione se in possesso della laurea in lingue) ma nonostante ciò non lavora, né cerca un lavoro; a tutto ciò si aggiunga che appartiene ad una famiglia facoltosa, che terminata l'unione coniugale la accoglie presso la vecchia residenza.
Il ragionamento che fa la Corte d'Appello in sede di gravame è del tutto logico; la moglie poteva (e avrebbe dovuto) impegnarsi per reperire un'occupazione (comunque adeguata ai suoi studi), il matrimonio era durato relativamente poco (otto anni), la famiglia di appartenenza era ricca ed inoltre il marito, peraltro titolare di un reddito modesto, doveva mantenere altresì un figlio nato al di fuori del matrimonio. Per tutti questi motivi, nonostante la separazione fosse addebitabile al marito e nonostante quindi ci fosse il presupposto di base per domandare ed ottenere l'assegno di mantenimento, si ritenne di optare per una soluzione diversa, nel pieno rispetto della legge (che, giova ripeterlo, come meglio specificato sopra, vuole che si tengano in considerazione molteplici parametri, fra cui i redditi dell'obbligato, i redditi del beneficiario e tutte quelle circostanze che non possono essere definite ex ante).
La Cassazione, invece, ha preso una posizione diametralmente opposta sulla base di una motivazione che, ci si augura, non creerà un precedente, dal momento che potrebbe legittimare le aspirazioni di qualcuno a vivere alle spalle dell'ex coniuge.
Ecco, per dovere di completezza, la motivazione: "Deve essere cassata la sentenza del giudice di merito che abbia negato il diritto della moglie a un assegno di mantenimento sul rilievo che questa, nel quinquennio successivo alla crisi coniugale, si sia sottratta all'impegno di cercare nuove fonti di reddito, nonostante la relativa facilità di reperirle, stanti l'ancora giovane età, le ottime condizioni di salute, la laurea in lingue, l'assenza di impegni familiari (per non aver avuto figli e per essere tornata a vivere nella facoltosa famiglia d'origine), il buon inserimento sociale. Nella specie, infatti, sussistono entrambi i presupposti essenziali dell'obbligo di mantenimento, ossia la non addebitabilità della separazione e la totale mancanza di redditi propri accertati, idonei a conservare il pur modesto, precedente tenore di vita e la inattività lavorativa del coniuge che richiede l'assegno può costituire circostanza idonea ad annullare l'altrui obbligo di versarlo solo se conseguente al rifiuto accertato di effettive e concrete, non meramente ipotetiche, opportunità di lavoro". La prima parte della massima serve a far luce nella materia; i giudici dettano infatti una serie di parametri che dovrebbero servire all'interprete per capire quando la mancata ricerca di un'occupazione può essere sanzionata (i parametri messi in evidenza sono: l'età, le condizioni di salute, il titolo di studio, l'eventuale presenza di figli, la condizione sociale). Proprio per questo lascia stupefatti vedere come, dapprima si dettino regole logiche, razionali ed eque, e poi si finisca per disapplicarle totalmente.
Tutti i parametri messi nero su bianco dalla Cassazione avrebbero portato ad escludere che la moglie avesse diritto a percepire l'assegno di mantenimento, e invece? E invece secondo i giudici di legittimità l'assegno di mantenimento non sarebbe dovuto soltanto se si dimostrasse il rifiuto di "effettive e concrete, non meramente ipotetiche, opportunità di lavoro".
Conclusione assolutamente incoerente ed illogica; infatti gli stessi giudici, poco prima, affermano che la donna "si è sottratta all'impegno di cercare nuove fonti di reddito"; e allora, retoricamente, mi domando: se un soggetto, per quanto in possesso di una laurea che apre importanti prospettive lavorative, non si attiva per reperire un'occupazione (inviando curricula, spedendo lettere, prendendo contatti telefonici) come può pensare di entrare nel mercato del lavoro?
Evidentemente i giudici pensano che le aziende dovrebbero andare a bussare a casa dei laureati; ma la realtà non è propriamente questa.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Della pronuncia esaminata, ad avviso di chi scrive, va sottolineata la chiarezza con la quale si identificano i parametri per valutare quando l'assegno di mantenimento è dovuto e, in caso di esito positivo, l'ammontare dello stesso. Sono infatti molteplici, come si è avuto modo di specificare, le circostanze che i giudici devono tenere in considerazione per prendere una decisione che comporta conseguenze patrimoniali particolarmente onerose (e durature); e il fatto che siano tante dovrebbe garantire che le pronunce si avvicinino il più possibile a quel concetto di giusto che la magistratura dovrebbe cercare di coniugare ogni qual volta è investita di una questione.
La sentenza esaminata rischia invece, a mio avviso, di andare in direzione opposta legittimando se non addirittura invogliando atteggiamenti di natura opportunistica.
Dottor Francesco Biagini
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