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La sorte della casa PDF Stampa E-mail
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 LA SORTE DELLA CASA CONCESSA IN COMODATO AI CONIUGI IN CASO DI SEPARAZIONE

Questa settimana ci si occuperà di una branca settoriale di un tema che ogni volta emerge in presenza di una separazione; la domanda alla quale cercherò di fornire una risposta è se la casa concessa in comodato ai coniugi, non importa da chi, possa essere assegnata a uno di questi a causa della separazione ovvero se, al momento della frattura coniugale, debba tornare al legittimo proprietario.

LA FATTISPECIE IN ESAME

Un padre cede in comodato al figlio un'abitazione di sua proprietà, in vista delle nozze di quest’ultimo. Se non che i coniugi si separano; il Presidente del Tribunale, con l'ordinanza con cui emette i provvedimenti temporanei ed urgenti, assegna la casa coniugale alla moglie, in quanto affidataria della prole.
Il padre, pertanto, cita in giudizio sia il figlio che la nuora al fine di vedere condannati i convenuti alla restituzione dell'immobile, nonché al risarcimento del danno in caso di opposizione.
Il figlio, a differenza della nuora, in sede giudiziale aderisce alle domande proposte dal padre. Sia il pretore in primo grado che il Tribunale in sede di appello, rigettano tutte le domande formulate, con l'unica differenza che nel primo grado le spese processuali venivano accollate al padre e al figlio, mentre nel secondo venivano compensate fra le parti.
Secondo il Tribunale, in particolare, l'assegnazione della casa coniugale per mezzo del provvedimento presidenziale, doveva ritenersi efficace finchè i nipoti dell'attore non avessero raggiunto l'autosufficienza economica (non la maggiore età, si noti bene). L'attore proponeva pertanto ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE

La Cassazione procedeva a Sezioni Unite (ciò significa che la materia era considerata rilevante ed inoltre che vi era un contrasto giurisprudenziale che andava composto).
Con la sentenza n. 13603/04 i giudici di legittimità erano chiamati ad operare delle scelte particolarmente importanti ed incisive, e ciò per varie ragioni.
Anzitutto occorre rilevare che la posizione del comodante è assai gravosa, in quanto si trova costretto a dover sopportare, di fatto, la privazione del bene immobile per un arco di tempo piuttosto lungo, specie se la coppia che si separa ha figli minori di età.
A parere di chi scrive, inoltre, vi è un altro dato da mettere in evidenza, un dato che si muove esclusivamente nell'alveo dei sentimenti umani.
Cosa può provare, infatti, un padre che dia in comodato la casa al figlio, se a seguito della separazione l'abitazione viene assegnata alla moglie di questi?
Di fatto, ecco ciò che mi preme sottolineare, il proprietario della casa rischia di dover sopportare questo "regalo forzato" a favore magari della stessa persona (la moglie) che può aver fatto soffrire il proprio figlio, o che si è accanita per ottenere un assegno di mantenimento.
In parole povere, da un punto di vista umano, il padre può trovarsi costretto, suo malgrado, a giocare per la moglie del figlio, a segnare un punto per quest'ultima, e ciò in un momento (la separazione) in cui spesso il rapporto fra i coniugi si incrina a tal punto da dar vita a dispetti di ogni tipo o, addirittura, a lotte "all'ultimo sangue".
I giudici chiamati a pronunciarsi erano certamente consapevoli di tutto ciò; ma allo stesso tempo, l'assegnazione della casa familiare, nel diritto italiano, è esclusivamente correlata ad un corretto sviluppo psichico dei figli, che si vuole che crescano nell’ambiente naturale per evitare ulteriori sofferenze derivanti dalla separazione dei genitori.
Passando alla massima della sentenza, è scritto che "nell'ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perchè sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesse nel giudizio di separazione o di divorzio (…) determina una concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente e impreveduto bisogno (…)".
L'ultimo accenno (quello all'impreveduto bisogno) porta a concludere che l'assegnazione può essere "revocata" soltanto allorquando il comodante dimostri un urgente ed imprevisto bisogno dell'immobile (nel caso trattato, per esempio, se il padre avesse vissuto in locazione e fosse stato proprietario esclusivamente dell'abitazione data in comodato al figlio, il provvedimento di sfratto gli consentirebbe di chiedere probabilmente la restituzione dell'immobile).

BREVI CONSIDERAIONI FINALI

La commentata sentenza, giova sottolinearlo, è operativa soltanto nel caso in cui i coniugi abbiano avuto figli, e questi ultimi non siano ancora economicamente autosufficienti (ovvero siano minorenni).
Riguarda qualsiasi comodante, non quindi soltanto i genitori degli sposi, anche se è ovvio che nella pratica a concedere in comodato un immobile saranno quasi sempre questi ultimi. Non ci sono scappatoie o vie di fuga, se non quella dell'urgente ed imprevisto bisogno; la volontà di tutela dei figli, quindi, prevale e "soffoca" gli altri diritti.
La questione, tuttavia, indirettamente mette in luce quello che forse è il vero problema del diritto di famiglia italiano; l'affidamento dei figli.
Se infatti questi ultimi fossero affidati in egual percentuale al padre e alla madre, ci si troverebbe di fronte ad una realtà in cui, di volta in volta, a soccombere sarebbe o la famiglia d'origine del marito o quella della moglie (per il caso in cui dai genitori dell'uno o dell'altro coniuge fosse stata assegnata in comodato un'abitazione).
Tuttavia, essendo in Italia l'affidamento alla madre di gran lunga preponderante, è corretto dire che l'unica famiglia che rischia qualcosa a porre in essere un'operazione come quella che si descrive (la cessione in comodato di un immobile agli sposi) è quella del marito; la famiglia della moglie, infatti, si troverebbe spogliata soltanto nell'ipotesi in cui i figli fossero affidati al marito.
Con tutte le conseguenza, anche umane, che ho cercato di descrive precedentemente.

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