 | La sentenza che si commenta quest’oggi, indubbiamente, ha dei profili particolarmente interessanti, specie se si considera il contesto storico in cui viene pronunciata (si sta aprendo infatti il vivace dibattito sui così detti Pacs, che interessano anche – sia pure non solo – le persone omosessuali). Preliminarmente i fatti della vicenda. |
Due coniugi decidono di separarsi; il marito, in tale sede, domanda l’addebito della separazione a carico della moglie e l’affidamento esclusivo del minore. Egli “accusa” infatti la moglie di essere omosessuale. Tuttavia, in sede giudiziale, non riesce a provare la suddetta inclinazione sessuale che, a suo dire, avrebbe dovuto convincere il giudicante ad affidare in via esclusiva il minore proprio a lui. Viceversa il figlio sarebbe cresciuto in un ambiente malsano, dannoso per un corretto sviluppo psico-fisico. Precedenti giurisprudenziali in questa materia sono molto risalenti nel tempo e quindi, la pronuncia che è stata emessa, essendo come detto molto recente, rappresenta un unicum nel settore giuridico di cui si tratta. Il Giudice, e con questo veniamo alla sentenza vera e propria, ha rilevato in primis che l’accusa – per così dire – di omosessualità non era stata provata. Ciò nonostante, non si è limitato ad emettere una sentenza formale ma al contrario ha inteso dire la sua sulla tematica in oggetto chiarendo che l’omosessualità del genitore non possa costituire un ostacolo all’affido esclusivo della prole; questo perché è una “…condizione personale e non una patologia” e perché “…l’art.3 della costituzione – che sancisce il principio di uguaglianza, n.d.r. – protegge l’individuo da qualunque discriminazione”. In linea di principio, quindi, la relazione omosessuale non comporta il rischio di perdere l’affidamento del proprio figlio, a meno che - sottolinea ancora una volta il giudicante – “non sia posta in essere con modalità pericolose per l’equilibrato sviluppo del minore”. In conclusione, secondo il Tribunale adito, la condizione di omosessuale è irrilevante ai fini della valutazione dell’idoneità genitoriale e alle determinazioni circa l’affidamento dei figli minori. Non c’è dubbio che questa sentenza potrà fare discutere le lettrici ed i lettori, e ciò a prescindere dal fatto che negli ultimi anni si sono fatti notevoli passi avanti per ciò che concerne la tolleranza delle diversità sessuali. Si afferma ciò in quanto, nel momento in cui si parla di figli, indubbiamente si esce da quella che è l’inviolabile sfera privata per sfociare in quello che è un interesse vagamento pubblico: vale a dire quello dei minori. Indubbiamente in futuro si registreranno altre sentenze su questa tematica; sarà mia cura tenervi costantemente aggiornati per verificare se si aprirà un contrasto giurisprudenziale o meno. Avv. Francesco Biagini
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