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Paternitŕ e prove genetiche PDF Stampa E-mail
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Disconoscere la paternità diventa più facile: le prove genetiche sono sempre ammesse. Alcuni mesi or sono, il sottoscritto si è occupato di una importantissima vicenda giudiziaria finita dinanzi alla Corte Costituzionale. Riepilogo, brevemente, i fatti. 

Un uomo, sposato, ha il legittimo sospetto che proprio figlio sia stato concepito da un altro uomo, a seguito del tradimento consumato dalla di lui moglie.
Egli intende pertanto disconoscere la paternità.
Tuttavia, ai sensi dell’art.235 c.c., per ottenere tale risultato si trovava di fronte a svariate incombenze, poste dal medesimo art.235 c.c., fra cui:
1) la prova dell’adulterio della moglie.
2) la prova che l’adulterio in questione si fosse verificato in un ben determinato periodo di tempo (e cioè fra i 300 e i 180 giorni prima della nascita del figlio).
3) la promozione della relativa azione azione in tribunale entro un anno decorrente dalla nascita del figlio o dalla scoperta dell’adulterio stesso.

La regola più discutibile era la prima; il marito poteva infatti ricorrere agli esami ematologici e/o genetici sul figlio, fondamentali per dimostrare di non essere il padre biologico, soltanto una volta dimostrato l’adulterio

Scriveva la Suprema Corte di Cassazione: "l'adulterio deve essere preliminarmente ed autonomamente provato quale condizione per dare ingresso alle prove genetiche o del gruppo sanguigno, le quali, pertanto, anche se espletate contemporaneamente alla prova delle circostanze citate, possono essere esaminate solo subordinatamente al raggiungimento di questa, ed al diverso fine di stabilire il fondamento nel merito della domanda”.

Secondo l’uomo tale norma provocava l’illegittima compromissione del diritto alla difesa processuale e per questo la vicenda finiva dinanzi alla Corte Costituzionale. La quale ha solennemente stabilito che “è illegittimo l’articolo 235 del codice civile nella parte in cui, ai fini dell’azione di disconoscimento della paternità, subordina l’esame delle prove tecniche, da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie”.

In parole povere, a seguito della pronuncia di cui sopra, il marito che scoprisse (o intuisse, o sospettasse) di non essere il padre del figlio partorito dalla moglie, avrà la possibilità di utilizzare le prove scientifiche per dimostrare ciò, senza che sia preventivamente necessario e indispensabile provare l’adulterio della moglie. A prescindere da quelle che sono le considerazioni di ciascuno, è indubitabile che prima ancora che su basi giuridiche, la pronuncia esaminata si basa su solide fondamenta logiche (il tradimento, infatti, lo si prova aliunde ed al di là di ogni ragionevole dubbio, attraverso gli esami di laboratorio).

Avv. Francesco Biagini

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