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La casa e la separazione dei coniugi PDF Stampa E-mail
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Quale abitazione spetta al coniuge affidatario della prole?

Si vuole evitare che la prole subisca uno shock ulteriore, oltre a quello già grave della separazione dei genitori.
Allontanarsi dalla residenza significa infatti allontanarsi dalle vecchie abitudini, dagli amici, dal proprio “nido”. 

Ecco perché la giurisprudenza è stata così rigorosa sino ad oggi, e lo è tuttora (anche se in materia di assegnazione della casa coniugale la recente legge sull’affido condiviso ha mutato qualcosa).


Nel caso analizzato, però, accadeva questo.
La famiglia era proprietaria di due immobili: il primo era stato da sempre adibito a residenza familiare mentre il secondo si trovava in un altro paese, distante alcuni chilometri, in cui i coniugi non avevano mai vissuto.


In teoria, quindi, la madre, affidataria della prole, poteva chiedere ed ottenere l’assegnazione della prima casa, di quella adibita a residenza familiare.


Ma al Tribunale domandava l’assegnazione della seconda casa, sul presupposto che sarebbe stata più comoda per le esigenze sue e della figlia affidatale (le esigenze per esempio scolastiche, in quanto la seconda abitazione si trovava in prossimità della scuola che la minore avrebbe dovuto frequentare).


Il Tribunale, ignorando le norme ma soprattutto la giurisprudenza consolidatasi sino ad oggi, concedeva alla donna il diritto di abitare nel secondo immobile, quello che non era mai stato adibito a residenza familiare e che la donna domandava, sostanzialmente, per questioni di comodità.
La pronuncia, nel momento in cui fu emessa, fece scalpore e il marito decise di proporre appello.


La sentenza di secondo grado, recentemente uscita, ha sconfessato l’impostazione del Tribunale ed ha stabilito, ancora una volta, che al genitore affidatario della prole possa essere assegnata esclusivamente l’abitazione adibita a residenza familiare, in quanto l’assegnazione della casa risponde all’esigenza di non turbare la prole e di consentire a quest’ultima di continuare a vivere nello stesso luogo dove era stata abituata a farlo da sempre.
Scrivono i giudici: “l’assegnazione ha il precipuo scopo di evitare lo sradicamento del nucleo familiare”.


Del resto, la Cassazione, ha affermato che ove i figli si siano già irrimediabilmente sradicati dal luogo in cui si svolgeva l’esistenza della famiglia, non v’è luogo per l’applicazione dell’istituto in questione; con ciò dimostrando ancora una volta le finalità sottese all’istituto.


La vicenda descritta si concludeva quindi con l’assegnazione alla moglie (in quanto affidataria esclusiva della figlia) dell’abitazione coniugale.


Si può quindi affermare, con un ragionevole grado di certezza, per coloro che si trovassero in situazioni analoghe a quella descritta, che il giudice possa assegnare al coniuge affidatario esclusivo della prole soltanto la casa all’interno della quale la famiglia aveva vissuto e si era radicata.


dott. Francesco Biagini
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