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| La violazione dei doveri coniugali puň portare al risarcimento dei danni |
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LA VIOLAZIONE DEI DOVERI CONIUGALI PUO' PORTARE AL RISARCIMENTO DEI DANNI Questa settimana ci si occuperà di una sentenza non recentissima, che tuttavia ha aperto (o può aver aperto) un nuovo, importantissimo filone di ipotetici risarcimenti del danno. IL CASO Una coppia, dopo sette anni di fidanzamento, decide di sposarsi. L'iniziale gioia, però, viene meno in conseguenza della gravidanza della moglie. Alla notizia di essere in procinto di divenire padre, il marito ha una reazione tanto scomposta quanto censurabile; da un lato dichiara di non voler proseguire oltre la convivenza matrimoniale, dall'altro invita la consorte ad interrompere la gravidanza. Ricevendo un fermo rifiuto, il marito pone in essere una condotta caratterizzata da lunghe assenze dal domicilio domestico (anche di notte e anche per più giorni consecutivi) nonché da un atteggiamento di totale chiusura verso la moglie, anche nei momenti di bisogno di questa, rendendosi talvolta irreperibile e comunicando, talaltra, con laconici messaggi scritti. Da ultimo, non certo in ordine di importanza, la moglie scopre che il marito, già durante la gestazione, intratteneva una relazione extra coniugale. LA PORTATA DELLA DECISIONE La corte ritenne infatti che la violazione, plurima e non isolata, dei doveri che sorgono con il matrimonio, giustificasse pienamente il giudizio di addebito. Fin qui, come si dice in gergo, nulla quaestio. Se non che, la moglie chiese che il marito fosse altresì condannato a risarcirle i danni subiti per effetto della condotta tenuta dallo stesso, una condotta ad avviso dell'attrice tanto più grave se si considerava il fatto che era stata posta in essere durante un periodo di estrema fragilità psico-fisica della donna (la gravidanza). Ora, l'ostacolo che si frapponeva a tale richiesta era (e forse è) eminentemente giuridico. I doveri posti dall'articolo 143 codice civile a carico di entrambi i coniugi, infatti, se è vero che non hanno una portata esclusivamente morale, è altrettanto vero che non sono mai stati considerati, in caso di violazione degli stessi, fonte di obbligo risarcitorio. L'infrazione dell' obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione, alla coabitazione (questi sono i precetti della norma sopra citata) si riteneva potessero portare esclusivamente alla pronuncia di addebito della separazione; ecco perché la decisione che qui si commenta può aver aperto un varco nuovo nelle tradizionali ipotesi di risarcimento. LA SENTENZA Secondo il giudice lombardo, la condotta del marito, censurabile sotto vari profili, era qualificabile in particolar modo come omissiva in relazione a tutti i doveri di cui sopra, ignorati a lungo. Altro elemento decisivo ai fini della decisone era la reiterazione dei comportamenti di cui si tratta, comportamenti attuati secondo il giudicante con modalità "sprezzanti", tanto da divenire quasi ingiuriosi. Sotto altro punto di vista, la moglie lamentava l'insorgere di danni esistenziali e morali a seguito delle condotte subite. Secondo il Tribunale, che come si vedrà accorderà un risarcimento, non si può definire illecita, e quindi fonte di responsabilità anche risarcitoria, qualunque violazione dei doveri nascenti dal matrimonio che pure legittimi la pronuncia di addebito; in particolare occorre valutare entrambe le condotte dei coniugi, per capire cioè se l'una possa trovare una qualche giustificazione nell'altra o, in latri termini, se eventuali violazioni dei doveri coniugali possano configurarsi come una reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto. In parole povere, la motivazione della sentenza precisa che ogni caso fa storia a sè; che non tutte le violazioni dei doveri coniugali comportano il diritto di domandare il risarcimento del danno, ma che occorre valutare tutta una serie di parametri, fra cui la gravità della violazione e della condotta, nonchè l’atteggiamento della vittima delle condotte stesse, per valutare se ci si trovi in presenza di un concorso di colpe di entrambi i coniugi. A questo punto, portati all’attenzione del lettore tutti gli elementi su cui si sono basati i giudici, si può passare alla decisione vera e propria. Precisando che si è proceduto alla liquidazione equitativa del danno, ecco qui di seguito la massima della sentenza in commento: "pronunciata separazione personale dei coniugi con addebito della stessa a uno di essi è ipotizzabile, a carico di quest'ultimo, una responsabilità risarcitoria (…) in quanto inadempiente ai doveri coniugali, ove venga accertata sia l'obiettiva gravità della condotta (…) sia la sussistenza di un danno oggettivo (…) riconducibile non già alla crisi coniugale (…) ma alla condotta trasgressiva (…) in violazione di uno o più doveri coniugali". BREVI CONSIDERAZIONI
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