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| Ma fino a qunado devo mantenere mio figlio? |
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Questa settimana si cercherà di affrontare, con la dovuta semplicità e completezza allo stesso tempo, una tematica di primario interesse nell'ambito dei giudizi relativi alla separazione dei coniugi (ma non solo). Com'è noto i genitori hanno il dovere di contribuire al mantenimento dei figli; è meno noto quando i genitori non siano più giuridicamente obbligati a farlo. La situazione descritta è la medesima sia nel caso in cui i genitori non si separino sia nel caso in cui via sia stata la frattura dell'unione coniugale. Cosa si può fare di fronte ad un figlio maggiorenne che non lavora e non si impegna negli studi? Si può smettere di mantenerlo?E se uno dei due coniugi, a seguito della separazione, ha l'obbligo di versare un contributo all'altro per il mantenimento del figlio, può sospendere questo contributo se il figlio è un "fannullone"? La risposta che danno i giudici a questa problematica a qualcuno, lo premetto, potrebbe non piacere. Volendo procedere per gradi, appare corretto anzitutto precisare che la maggiore età, nel contesto della questione esaminata, non ha un peso decisivo. Questo significa che il figlio minore, se lavora, non ha più il diritto ad essere mantenuto dai genitori (e quindi il genitore separato che contribuiva al mantenimento potrà non versare più l'assegno). Ma questo significa altresì che il dovere di mantenere i figli non cessa al raggiungimento della maggiore età, automaticamente.Il diritto del figlio ad essere mantenuto, invero, non ha una fine stabilita dalla legge ma è semplicemente connesso ad alcuni parametri, quali le condizioni della famiglia in cui vive e gli studi effettuati. Le sentenze più benevole nei confronti dei figli sono giunte in contesti in cui le famiglie di appartenenza erano facoltose (questo in relazione al primo parametro sopra enunciato). Quanto al discorso relativo agli studi, si deve precisare che qualora il figlio sia iscritto all'università, è tenuto ad affrontare con serietà il relativo percorso. In altre parole, non può rimanere troppo indietro con gli esami o dimostrare un totale disinteresse. Tuttavia, alcuni giudici, hanno ritenuto che il figlio di 28 anni avesse ancora il diritto al mantenimento quando stava concludendo gli esami universitari in una facoltà complicata come medicina (è importante precisare che nel caso concreto il padre era un notaio, e quindi, come già anticipato, le condizioni economiche della famiglia condizionano certamente i giudici). Concludendo: la domanda che ci si pone non ha una risposta semplice. È vero al contrario che non ci sono regole chiare, per cui l'obbligo di mantenere i figli può cessare a 18 anni come essere ancora in piedi a 26; occorre infatti guardare il contesto familiare nonché l'impegno negli eventuali studi universitari del figlio. Ma le valutazioni relative può farle solo un giudice e non è consentito al coniuge che debba versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio sospendere di punto in bianco l'erogazione dello stesso. È invece necessario chiedere la modifica del precedente provvedimento giudiziale con un apposito ricorso, denunciando l'inoperosità del proprio figlio e chiedendo quindi l'esonero dal dovere di mantenerlo. Dottor Francesco Biagini Patrocinatore Legale Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo
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