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L'assegno di mantenimento dei figli ha valore annuale PDF Stampa E-mail
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 Con l’ausilio di tre precedenti giurisprudenziali, questa settimana cercherò di fornire una risposta ad un quesito estremamente dibattuto nel diritto di famiglia; quesito che concerne l’assegno di mantenimento, posto a carico del coniuge non affidatario.


L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI HA VALORE ANNUALE

Con l’ausilio di tre precedenti giurisprudenziali, questa settimana cercherò di fornire una risposta ad un quesito estremamente dibattuto nel diritto di famiglia; quesito che concerne l’assegno di mantenimento, posto a carico del coniuge non affidatario.

IL CASO CONCRETO

Con l’omologazione della separazione consensuale, o con la pronuncia di separazione giudiziale o con la pronuncia di divorzio, è infatti noto che al coniuge non affidatario della prole viene “imposto” il pagamento di un contributo economico mensile a favore del coniuge affidatario della stessa, che dovrà così provvedere al mantenimento del figlio o dei figli conviventi.

Fin qui, nulla quaestio.

L’articolo 155 c.c., in particolare, prevede che “ (...) il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l’altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli (...)”.; e sulla stessa falsariga, la legge sul divorzio (legge 898/70, art. 6) prevede che “il Tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli (...)”.

Ciò di cui si è discusso più di una volta nelle aule dei Tribunali è questo: il coniuge onerato, nei periodi di tempo in cui il figlio o i figli si trovano presso di lui, nei periodi di tempo cioè nei quali esercita il diritto di visita, deve pagare ugualmente l’assegno di mantenimento? Il fatto che in detti periodi sia lui a provvedere al mantenimento dei figli, non lo legittima a rifiutare il pagamento? O a versare una somma minore, che tenga cioè conto del fatto che le spese che sostiene il coniuge affidatario si riducono nel medesimo periodo?

LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’

Occupandosi del diritto, spesso (se non sempre) ci si trova a dover affrontare casi concreti estremamente difficili da decifrare. La legge, per quanto possa essere partorita da menti geniali, è pur sempre partorita dalla mente umana e tutto ciò che è umano è fallibile.

Ecco perchè la realtà quotidiana presenta così tanti dubbi interpretativi agli operatori del diritto.

È quindi indispensabile, per cercare di fornire al lettore una risposta il più possibile credibile, passare in rassegna le più importanti pronunce giurisprudenziali (di legittimità) per capire quale soluzione dare al caso di cui ci si occupa. Nello studio ho selezionato in particolare tre sentenze della Corte di Cassazione.

La prima di queste (Cass., sez. I, 03-11-1994, n. 9047), che riporto integralmente, ha sancito che

“il principio secondo cui il dovere di contribuire al mantenimento dei figli, imposto a carico di uno dei coniugi divorziati con l’obbligo di versare all’altro, affidatario della prole, un assegno mensile deve ritenersi assolto quando l’obbligato provveda in modo esclusivo al mantenimento dei figli stessi nel tempo in cui è autorizzato a tenerli presso di sé, sicché per il relativo periodo egli non è tenuto a versare altro assegno, non è invocabile nell’ipotesi in cui l’assegno a carico del coniuge non affidatario sia stato determinato in funzione delle esigenze della prole rapportate ad anno ed il versamento in quote mensili altro non sia che una modalità della corresponsione dell’assegno annuale, ossia attraverso rate mensili”.

Nonostante la formulazione non chiarissima, dalla pronuncia in esame si evince che il Supremo Collegio intende fornire una massima, per così dire, non categorica. Secondo i giudici, cioè, bisognerebbe analizzare di volta in volta il caso concreto per stabilire se l’assegno a carico del genitore non affidatario sia stato calcolato in funzione alle esigenze della prole riferite all’anno solare (e allora il pagamento del suddetto assegno non potrà essere arbitrariamente “sospeso” e non potrà nemmeno essere diminuito nel suo ammontare) oppure se il calcolo dello stesso sia stato effettuato in base alle esigenze mensili della prole stessa (e allora sembrerebbe possibile procedere, da parte del coniuge non affidatario, ad una riduzione-sospensione dello stesso, nei limiti ovviamente in cui egli, per il periodo in cui il figlio si trova presso di sè, provveda integralmente al suo mantenimento).

La sentenza testè richiamata avvalora questa ricostruzione nella parte in cui afferma che “ (...) nel caso in cui l’assegno di mantenimento dei figli minori a favore dell’ex coniuge affidatario sia determinato in una somma fissa mensile, deve ritenersi, in mancanza di diverse disposizioni, che detta somma costituisca, non già il mero rimborso (eventualmente pro quota) delle spese sostenute dall’affidatario per il mantenimento della prole nel mese corrispondente, sibbene una rata mensile di un assegno annuale, determinato in funzione delle esigenze (non solo di mantenimento, ma anche di carattere generale) della prole rapportate all’anno; ne consegue che il coniuge non affidatario non può ritenersi sollevato dall’obbligo del versamento dell’assegno per il tempo in cui i figli, secondo le modalità di visita fissate in sentenza, si trovino presso di lui, per il solo fatto che in detto periodo egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento”.

A chi scrive, preme quindi sottolineare quello che sembra essere l’asse portante della decisione; l’inciso “in mancanza di diverse disposizioni” dovrebbe servire all’interprete per valutare se nel singolo caso concreto, il contributo sia stato previsto in considerazione delle spese mensili o annuali; tuttavia, è indispensabile precisarlo, il ragionamento della Corte porta a ritenere che se nulla è specificato, l’assegno ha un valore annuale, con tutte le conseguenze del caso. Una seconda pronuncia che mi preme portare all’attenzione del lettore, conferma ed avvalora questa ricostruzione. La Cassazione, con la sentenza n. 566/2001 ha ribadito che “in tema di separazione personale dei coniugi, deve ritenersi che, in mancanza di diverse disposizioni, il contributo al mantenimento dei figli minori, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisca il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto affidatario nel mese corrispondente, bensì rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportata all’anno; ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall’obbligo di corresponsione dell’assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo esclusivo, al loro mantenimento”.

Sette anni dopo, quindi, la Suprema Corte conferma l’indirizzo precedente, richiamando fra le altre cose, l’inciso “in mancanza di diverse disposizioni” e con ciò finisce per dare al precedente giurisprudenziale che si commentava supra un valore certamente più cogente.

Tuttavia, per correttezza espositiva, ritengo doveroso segnalare (e arriviamo alla terza sentenza in materia) che la Cassazione si è in parte discostata da questo filone interpretativo in una pronuncia che si pone, temporalmente, in posizione intermedia fra le prima due commentate. Qui di seguito, la massima della sentenza n. 11138/1996: “in tema di divorzio, l’obbligo del genitore affidatario di provvedere, pur con il concorso dell’altro ex coniuge, al mantenimento dei figli minori è tendenzialmente illimitato, in quanto l’affidatario medesimo deve permanentemente sopportare le spese generali e di organizzazione domestica anche nei periodi in cui i figli dovrebbero vivere presso il genitore non affidatario, ove questi, per qualsivoglia motivo, non eserciti tale diritto-dovere, tenuto conto, altresì, che sarebbe impossibile e estremamente difficile eliminare dette spese in relazione agli indicati periodi; ne deriva che il pagamento dell’assegno per i figli non può essere sospeso nei periodi in cui i figli stessi vivano presso il genitore non affidatario; mentre è ammissibile una riduzione proporzionale della misura dello stesso, avuto riguardo ai maggiori oneri sopportati dal non affidatario nei menzionati periodi e dalle corrispondenti minori spese (specialmente per vitto e per cure quotidiane) sostenute durante gli stessi dal genitore affidatario”.

Questa presa di posizione, a differenza delle altre due menzionate, sembrerebbe ammettere una tendenziale (e generale) possibilità di ridurre l’assegno di mantenimento tutte le volte in cui il genitore non affidatario, per via della presenza del figlio, sopporti maggiori oneri e correlativamente quello affidatario abbia minori spese; anche ammettendo che in questa presa di posizione vi sia una indubbia razionalità, a chi scrive preme sottolineare che accettando in toto questa ricostruzione, si creerebbe il rischio di lanciare un messaggio estremamente pericoloso: quello di considerare legittime auto-riduzioni (o addirittura auto-sospensioni) di pagamenti che sono finalizzati alla crescita, alla cura ed al benessere dei figli (in parole povere, se questa pronuncia uscisse in futuro vincente, si potrebbe proporre un contenzioso massiccio perchè è difficile immaginare che il coniuge affidatario accetti senza colpo ferire atteggiamenti di “autotutela” dell’onerato ).

Nonostante quindi nè il codice civile, nè la legge sul divorzio abbiano precise norme che si occupano del caso in questione, ad oggi sembra doversi concludere, sulla base dell’indirizzo giurisprudenziale di legittimità prevalente ed anche più recente, che il contributo di mantenimento non possa essere sopseso o ridotto per il periodo in cui il coniuge non affidatario ha presso di sè i figli; a meno che dagli atti giudiziari non emerga che nel singolo caso concreto, il contributo di mantenimento sia stato previsto, calcolato e liquidato in relazione alle esigenze mensili della prole; nel qual caso sarebbe legittimo, attenendosi scrupolosamente alle prime due massime citate, ridurre il contributo per il periodo in cui è il coniuge non affidatario che provvede integralmente al mantenimento del figlio.

Il coniuge onerato è opportuno che si tuteli nel momento in cui l’obbligo di mantenimento viene sancito; dopo, infatti, potrebbe essere troppo tardi. Sarà mia cura informarvi sull'evoluzione della giurisprudenza in materia.

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