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Le somme versate in eccesso non sono ripetibili PDF Stampa E-mail
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  Quello che si vuole affrontare oggi è un tema non controverso nella giurisprudenza ma a mio modo di vedere molto discutibile .
Entriamo subito nel merito della questione.
Cosa succede quando due coniugi decidono di separarsi (e poi di divorziare)? 

Succede che il Presidente del Tribunale, in attesa dell'inizio della causa vera e propria (nella separazione giudiziale) stabilisce talvolta che uno dei due debba provvedere a versare un assegno all'altro.
Ora, per non far vincere l'ipocrisia, diciamo subito che almeno sino ad oggi quello dei due coniugi che deve aprire il portafoglio è quasi sempre l'uomo, e non solo perché generalmente ha un reddito più alto della moglie, ma anche perché i figli vengono costantemente affidati a quest'ultima.
Il marito, quindi, può essere costretto a dover versare due assegni; uno per contribuire al mantenimento del figlio (affidato alla moglie) e uno per contribuire al mantenimento della moglie.
Questo viene stabilito in sede di udienza presidenziale.
Nel momento in cui inizia la causa, poi, entrambe le parti possono chiedere la modifica o la revoca dei provvedimenti stabiliti dal Presidente.
Cosa può succedere, quindi, in concreto?
Facciamo un esempio: ipotizziamo che al marito venga imposto il pagamento di due assegni, in sede presidenziale, pari a 500 euro per il contributo al mantenimento del figlio e 500 euro per il mantenimento della moglie.
Ora ipotizziamo che 10 mesi dopo l'udienza presidenziale, il giudice istruttore della causa modifichi quelle statuizione, prevedendo per esempio che il marito debba contribuire con due assegni pari a 300 euro mensili.
Questo, in concreto, significa che invece di dover pagare 1000 euro al mese, il marito dovrà pagarne 600; ma allora significa altresì che la prima decisione era ingiusta e quindi che il marito ha versato alla moglie 400 euro in più al mese per dieci mesi.
Può chiedere indietro 4.000 euro?
Lo stesso esempio può farsi nel caso di due pronunce contrastanti.
Ipotizziamo che la sentenza di primo grado condanni il marito a pagare due assegni di 500 euro, mentre la sentenza di appello preveda tale obbligo "solo" per due assegni da 300 euro.
Il marito, ancora una volta, avrebbe pagato 400 euro in più del dovuto al mese.
Può quindi chiedere indietro tali somme, sul presupposto che un giudice (sia pure solo tardivamente) le ha considerate non dovute?
La risposta, lo anticipo, è negativa.
Secondo la giurisprudenza, infatti, non esiste un dovere a carico del coniuge titolare di un assegno (la moglie, quasi sempre) di accantonare almeno parte delle somme che vengono versate e quindi, in ipotesi di modifica delle disposizioni concernenti l'assegno, le somme versate in eccesso non sono ripetibili.
Secondo i giudici, infatti, si deve presumere che tali somme siano state tutte utilizzate per il mantenimento.
Questa quindi la regola che emerge dallo studio della questione; purtroppo bisogna fare i conti con un orientamento a mio modo di vedere assolutamente iniquo, per lo meno nella parte in cui non prevede la ripetibilità delle somme che siano state accantonate.
Sarebbe come dire che un cittadino viene multato per eccesso di velocità, dimostra che la sua andatura era nei limiti consentiti e tuttavia lo Stato si tiene i soldi della multa. Qualcosa di assurdo e incomprensibile in tutto questo c'è.

Dottor Francesco Biagini
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