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| L'HABITAT DOMESTICO E' ELEMENTO NECESSARIO ALLA FORMAZIONE ARMONICA DELLA PERSONALITA' DEI FIGLI |
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Deve escludersi che possa darsi luogo ad assegnazione della casa coniugale al coniuge non affidatario della prole, anche se il coniuge divorziato che richieda detta assegnazione conviva con un figlio minore che non sia anche figlio dell'altro coniuge, ma di persona diversa. Soggetti, alla cui tutela è preordinata l'assegnazione, sono i figli di entrambi i coniugi ai quali sia riferibile la disponibilità, in via esclusiva o in comproprietà, della casa coniugale". (CASS. - SEZIONE I CIVILE - SENTENZA 8 MAGGIO - 2 OTTOBRE 2007 n. 20688)La vicenda può essere così sintetizzata: un padre, a seguito della mutata situazione, chiede ed ottiene l'affidamento del figlio e l'assegnazione della casa coniugale.
A cagione, infatti, dei contrasti esistenti tra il figlio e il nuovo compagno della madre, dalla cui unione era nato un altro figlio, il primo lasciava la casa materna per trasferirsi dal padre.
Avverso tale provvedimento, veniva proposto prima reclamo alla Corte d'Appello di Brescia e poi ricorso alla Suprema Corte onde ottenere, sostanzialmente, la modifica del provvedimento concernente l'assegnazione della casa familiare.
La decisione della Cassazione ha escluso che possa assegnarsi la casa familiare al coniuge non affidatario dei figli minori o non convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti neppure se con il coniuge divorziato, richiedente detta assegnazione, conviva un figlio minore che non sia anche figlio dell'altro coniuge, ma di una persona diversa. E ciò atteso che, i soggetti alla cui tutela è preordinata l'assegnazione sono i figli di entrambi i coniugi ai quali sia riferibile la disponibilità, in via esclusiva o in comproprietà, della casa coniugale.
E' solo l'esclusiva tutela della prole e l'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta che può gisutificare la compromissione della facoltà di godimento dell'altro coniuge.
L'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini di vita, elemento necessario alla formazione armonica della personalità dei figli.
Nella vicenda esaminata è il figlio della coppia divorziata che subito il trauma della separazione dei propri genitori per cui l'assegnazione della casa familiare è l'unico mezzo idoneo a preservarlo dall'ulteriore trauma: quello della perdita di "riferimenti ambientali".
Ogni padre e madre ha il dovere di preservare il figlio da continue smobilitazioni, le quali sarebbero un ulteriore "colpo" nel processo di crescita del minore, già profodamente messo alla prova dalla separazione dei genitori.
Avv. Carlo Ioppoli
Via Trionfale 5697 - 00136 ROMA
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