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Passa al part time e chiede di versare un assegno PDF Stampa E-mail
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 Passa al part time e chiede di versare un assegno inferiore: il giudice dice "ha ragione". Com’è noto, sia in sede di separazione che in sede di divorzio il giudice può ordinare ad uno dei due coniugi di corrispondere un assegno di mantenimento a favore dell’altro quando fra i due (questo per lo meno è il requisito fondamentale, anche se non esclusivo) vi sono redditi differenti.

Tuttavia questa statuizione è soggetta alla regola del rebus sic stantibus, che altro non significa se non “così stando le cose”.
Ciò significa che i provvedimenti di natura economica emessi dal giudice sono modificabili in qualsiasi momento, su ricorso della parte interessata, quando mutino le condizioni dei due coniugi (vale a dire del coniuge tenuto a versare l’assegno o del coniuge avente diritto allo stesso).


A titolo esemplificativo, se il coniuge beneficiario dell’assegno instaura una seria e stabile convivenza con un’altra persona, il coniuge tenuto a versare l’assegno mensile potrà domandare la riduzione della somma dovuta o addirittura la cessazione dell’obbligo in questione, sul presupposto che sono mutate (migliorate) le condizioni economiche del coniuge avente diritto alla prestazione economica.
Ma gli esempi potrebbero essere numerosissimi.


In questo approfondimento si tratterà un caso piuttosto anomalo, che è stato recentemente deciso dalla Suprema Corte di Cassazione.


Un uomo, in sede di divorzio, era stato “condannato” a versare un assegno mensile alla ex moglie, pari a circa 300 euro.
L’uomo, infatti, poteva godere di redditi superiori e pertanto la decisione in tal senso era piuttosto scontata.
Alcuni anni dopo, però, lo stesso uomo – per sua precisa scelta – optava per il part time.
Ciò, a tutta evidenza, determinava una decurtazione delle sue entrate.
Si rivolgeva per questo al giudice, domandando che l’ammontare dell’assegno mensile venisse ridotto, in considerazione della diminuzione delle entrate (cercava quindi di far valere la clausola descritta sopra, vale a dire “stando così le cose”).


Il giudice, tuttavia, dava torto all’uomo sulla base di una considerazione molto chiara: la diminuzione reddituale dipendeva da una precisa scelta e non da eventi imprevedibili ed incontrollabili.
Inoltre la scelta di passare al part time non era nemmeno determinata da motivi familiari o da ragioni di salute.
Veniva quindi confermato l’obbligo di versare la somma mensile.


La Cassazione, investita della questione, ha ribaltato la decisione, stabilendo che la sopravvenuta diminuzione dei redditi da lavoro costituisce giustificato motivo di riduzione o soppressione del dovere di versare l’assegno di mantenimento anche se dipendente da una libera scelta del soggetto obbligato.


Si tratta di una pronuncia a mio avviso importantissima, che sicuramente creerà un forte dibattito, dal momento che il coniuge obbligato a versare un assegno potrebbe essere portato (magari per ragioni di odio) a diminuire volontariamente i propri redditi, al solo fine di veder allo stesso tempo ridotto o annullato l’assegno di mantenimento.


Ecco perché credo sia giusto, nel momento in cui si segnala una pronuncia sì rilevante, mettere in guardia i lettori: non è affatto scontato che questa sentenza abbia dato vita ad un costante indirizzo giurisprudenziale, ma al contrario la stessa potrebbe essere in futuro sconfessata.

 


Dottor Francesco Biagini
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Commenti
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barmiki  - INFORMATIVA   |2008-09-08 13:02:58
SALVE, M'INTERESSEREBBE SAPERE IL NUMERO DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SE
POSSIBILE. GRAZIE
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