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LA SEPARAZIONE TRIENNALE E I REQUISITI PER DOMANDARE IL DIVORZIO Questa settimana cercherò di approfondire una tematica che continua a partorire svariate pronunce dei Tribunali italiani; una tematica che investe direttamente ed esclusivamente i rapporti fra i coniugi, con risvolti economici e in senso lato morali. LA FATTISPECIE La domanda alla quale cercherò di rispondere è questa: premesso che ai sensi dell'art. 3 della legge 898/1970 (meglio conosciuta come legge sul divorzio) i coniugi possono domandare il divorzio quando sono trascorsi tre anni dalla comparizione degli stessi avanti il Presidente del Tribunale, l'eventuale ripristino parziale della comunione materiale e spirituale può precludere all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio? La questione, per quanto abbia indubbiamente, come si vedrà, anche risvolti curiosi, ha (lo si ripete) importanti conseguenze di carattere patrimoniale, se si pensa in particolare al contributo di mantenimento eventualmente posto a carico di un coniuge e a favore dell'altro e se si pensa alla materia successoria (il coniuge separato cui non sia addebitale la separazione, ha i medesimi diritti successori del coniuge non separato). Non si può inoltre tralasciare l'aspetto morale, consistente nell'eventualità che uno dei due coniugi desideri unirsi in matrimonio (civile) e rifarsi una vita con un'altra persona; e per fare ciò, ovviamente, è indispensabile ottenere preliminarmente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del legame precedente. Non è quindi raro, nella pratica quotidiana, che vi sia un coniuge che attende con "ansia" il trascorrere dei tre anni prescritti dalla legge per poter voltare pagina definitivamente (o quasi) su tutti i fronti. Ecco perché con questo articolo cercherò di fornire alcune regole di comportamento da tenersi durante il periodo menzionato, per evitare di veder respinta, su eccezione di controparte, la domanda di divorzio. LA CASISTICA Dal repertorio giurisprudenziale che ho consultato, fra le tante, ho ritenuto opportuno soffermarmi in particolare su due pronunce della Corte di Cassazione non recentissime ma, e questo è ciò che più conta, nemmeno contraddette dalla giurisprudenza seguente. Un primo caso che porto all'attenzione del lettore è quello deciso dalla sentenza n. 6031/98. Un uomo, ovviamente separato, aveva impostato la propria vita, cito testualmente, su "un doppio binario", vivendo nelle giornate lavorative con una persona in una determinata città e trascorrendo i week end con la moglie in altra città, provvedendo fra le altre cose alla cura del menage domestico ed occupandosi dell'educazione dei figli. Trascorsi svariati anni, domandò ed ottenne (nonostante l'opposizione della moglie) la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tuttavia, proprio in virtù dell'ambiguo comportamento del marito, l'appello proposto dalla moglie, riformando la sentenza di primo grado, stabilì che il periodico ritorno nel domicilio domestico, accompagnato dalla cura del menage familiare, escludessero che si fosse verificata quell'irrimediabile frattura, materiale e spirituale, del vincolo coniugale; frattura che costituisce presupposto per la pronuncia di divorzio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il marito e la sentenza n. 6031/98 ha cassato la pronuncia di appello ritenendo la motivazione del giudice di secondo grado "inadeguata", in quanto il semplice ritorno a casa durante il week end non prova di per sé la volontà di ricostituire (preservare) il vincolo matrimoniale. Nella motivazione della sentenza, fra le altre, viene richiamata una pronuncia del 1993 (Cassazione, n. 11722/93) che si occupò di un caso meno, mi si passi il termine, ambiguo (un coniuge che visitava giornalmente l'ex compagno di vita perché bisognoso di cure). La sentenza citata, in argomento, si esprimeva come segue: " (…) la ricostituzione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi (…) va intesa, per l'aspetto spirituale come animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e, per l'aspetto materiale, come convivenza caratterizzata da una comune organizzazione domestica e, normalmente, da rapporti sessuali". Questa massima, applicata rigorosamente al caso esaminato (il ritorno durante i week end) porta a concludere che il consorzio coniugale non si fosse ricostituito, perché la moglie non era l'unica compagna di vita, perché non c'era una comune organizzazione domestica (salvo i fine settimana) ed infine perché mancavano i rapporti sessuali. Un secondo caso che mi preme segnalare è stato deciso dalla Cassazione con la sentenza n. 3323/2000. Due coniugi si separano; tuttavia (stante per la moglie la difficoltà di reperire un nuovo alloggio) continuano a vivere sotto le stesso tetto, anche se in due camere da letto distinte e senza più alcuna unione carnale. Il marito, trascorsi i tre anni di rito, propone ugualmente domanda di divorzio, domanda respinta sia dal giudice di primo grado che da quello di appello. Secondo entrambi i giudici, infatti, permaneva la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e l'assenza dei rapporti sessuali doveva trovare una giustificazione anche nell'età delle due parti (entrambi a ridosso dei 60 anni). Il marito dovette conseguentemente proporre ricorso per Cassazione; ricorso accolto con la seguente motivazione, che riporto integralmente per la chiarezza del decisum: "Non è ostativa alla pronuncia di divorzio la circostanza che, dopo la sentenza di separazione, i coniugi abbiano continuato a vivere insieme nella stessa casa, anche se in camere da letto separate, e che il marito abbia erogato con continuità somme di denaro alla moglie, ove non si dimostri la volontà delle parti di volere ripristinare il consortium vitae posto a base del matrimonio". La sentenza non deve stupire, lo si ribadisce, in quanto sulla stessa falsariga di tante altre pronunce, più o meno recenti. E' stato infatti stabilito (Cassazione, n. 6860/83) che i ritorni saltuari del marito nel luogo di residenza accompagnati da rapporti sessuali avvenuti in tali occasioni, sono fatti inidonei a privare di valore lo stato di perdurante separazione. E anche la mera ripresa della coabitazione, che può trovare ragioni non incompatibili con il perdurare dello stato di separazione, non è di per sé solo idoneo ad interrompere il trascorrere dei tre anni prescritti dalla legge (Cassazione, n. 72/87). CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE L'interruzione della separazione, che preclude la possibilità di ottenere una pronuncia di divorzio, oltre a dover essere eccepita da uno dei due coniugi, non si verifica per la semplice ripresa (saltuaria o meno che sia) della coabitazione; né si verifica per la consumazione di rapporti sessuali; e nemmeno per la sporadica assistenza domiciliare, o per la cura dell'educazione dei figli e del menage familiare. L'interruzione della separazione, al contrario, deve emergere inequivocabilmente da una serie di comportamenti che, messi in relazione fra loro, testimoniano la indubbia volontà dei coniugi di ricostituire l'intero complesso dei rapporti che caratterizzano il vincolo matrimoniale; l'intero complesso, cioè sia quello materiale e quello spirituale. Questo è l'insegnamento che si può trarre dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione; a chi ha interesse ad eccepire l'interruzione della separazione, non resterà che appigliarsi ai rarissimi precedenti giurisprudenziali di segno contrario (fra le tante sentenze restrittive, una di segno opposto la si può reperire sempre). Per esempio quello deciso dalla Cassazione nella sentenza n.3053/87 secondo cui il marito dimostra di voler ripristinare il consorzio familiare (e quindi non potrà domandare il divorzio) se, per tornare periodicamente dalla moglie, affronta i disagi di lunghi viaggi, da lontani paesi esteri. Il divorzio, verrebbe da dire, può essere anche una questione di chilometri. Dottor Francesco Biagini Patrocinatore legale Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo
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