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Violazione degli obblighi di assistenza familiare PDF Stampa E-mail
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 LA RILEVANZA PENALE DELLA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE 

Questa settimana ci si occuperà di una pronuncia emessa in materia di assistenza familiare; si cercherà quindi di specificare quando il mancato adempimento dell'obbligo di versare un assegno di mantenimento possa far sorgere in capo al soggetto onerato una qualche responsabilità di natura penale.

LA FATTISPECIE

L'articolo 570 del codice penale, prevede che "chiunque (…) si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 103 a 1032". Al secondo comma, poi, è previsto che "le dette pene si applicano congiuntamente a chi (…) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore (…) o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa". La chiara previsione normativa, quindi, ha fatto sorgere notevoli dispute dottrinali e giurisprudenziali in merito all'obbligo in oggetto, in quanto è indispensabile riuscire a stabilire quando al mancato versamento di un assegno periodico corrisponda una responsabilità penale. Nel caso che si vuole analizzare, un soggetto subiva il procedimento di cui all'articolo 570 del codice penale in quanto, pur essendo obbligato al mantenimento dei figli, provvedeva saltuariamente al pagamento delle spese mediche e altrettanto sporadicamente faceva regali ai propri figli.

Per completezza d'analisi, giova precisare che, nel caso in questione, l'assegno posto a favore del coniuge affidatario della prole era altresì particolarmente esiguo.

La Cassazione, con la sentenza n.32508/2004, ha chiarito che "la decurtazione volontaria e non giustificata dell'assegno di mantenimento, così come la saltuarietà del pagamento, integrano gli estremi del delitto di cui all'articolo 570 codice penale, quando l'avente diritto non disponga di redditi propri, e l'assegno sia di importo appena sufficiente a garantire la sussistenza. (…) non rilevano le modeste elargizioni in denaro o in natura erogate direttamente al minore e non al genitore affidatario, non esistendo alcuna garanzia circa l'effettiva destinazione di tali somme ai bisogni essenziali al minore".

Ciò che si è verificato, ad avviso di chi scrive, può non essere affatto raro nella pratica quotidiana; se due coniugi si separano malamente, infatti, è evidente che colui che dovesse essere obbligato a versare all'altro un assegno di mantenimento, non ne sarebbe lieto, anche se andasse a vantaggio del figlio.

Un conto è provvedere direttamente al mantenimento del figlio (e su questo punto raramente il padre o la madre si tirano indietro) un altro è versare una somma al coniuge affidatario affichè questi la usi per mantenere la prole. Questo è ciò che si è probabilmente verificato nel caso in esame: un padre non adempie all'obbligo di versare periodicamente un assegno a favore della madre affidataria. Tuttavia si difende dal reato contestatogli sostenendo di aver comunque provveduto a versare somme o a regalare oggetti direttamente al minore.

La Cassazione, preso atto della ricostruzione della vicenda, censura detto comportamento sulla base della motivazione precedentemente riportata.

Analizzando la motivazione, si può evincere anzitutto che il fatto che l'assegno fosse modesto ha avuto una certa incidenza nella decisione effettiva; secondo il ragionamento della Suprema Corte (peraltro confermato in altre pronunce) se l'assegno è cospicuo difficilmente il mancato versamento può far sorgere una responsabilità penale a carico del coniuge onerato in caso di temporaneo inadempimento (perchè il coniuge affidatario ha a sua volta un dovere di risparmio); ma se, come nel caso che si esamina, l'assegno è di importo "appena sufficiente a garantire la sussistenza", il coniuge obbligato non può mai sottrarsi dal dovere di versarlo integralmente, ed eventuali elargizioni fatte direttamente al figlio non è detto che abbiano valore. Nel caso di specie, il padre si difendeva adducendo di aver sostenuto saltuariamente spese mediche e sostenendo di aver fatto molteplici regali al figlio.

Ora, quanto alle prime, queste erano comunque dovute quali spese straordinarie (da dividersi a metà fra i coniugi). Quanto ai regali, balza agli occhi che un telefono cellulare non può sostituire certamente un pasto, o il riscaldamento, o un pullover.

La stessa sentenza, poi, si occupa di un ulteriore problematica; cerca cioè di stabilire quando le menomate condizioni economiche del coniuge onerato possano far venir meno la responsabilità penale.

A tal riguardo occorre precisare che perché vi sia responsabilità penale occorre da un lato che il coniuge beneficiario versi in stato di bisogno e dall'altro che l'obbligato abbia adeguati redditi propri.

Quanto al primo punto non vi sono discussioni; per quello che riguarda le capacità dell'obbligato, quest'ultimo, nel caso in cui navighi in cattive acque, per evitare la condanna dovrà adeguatamente dimostrare in giudizio l'impossibilità di far fronte all'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza. Nel caso in esame, il soggetto obbligato era fallito ma secondo la Corte tutto ciò non costituiva prova certa dell'impossibilità di adempiere.

Nel dettaglio, la massima ha previsto che "ai fini dell'accertamento (…) del reato di cui all'articolo 570 codice penale, non rilevano le temporanee difficoltà economiche in cui si trovi l'obbligato, e tantomeno la dichiarazione di fallimento dello stesso, occorrendo provare anche in tal caso che l'obbligato sia stato con essa privato di tutti i suoi mezzi economici e non sia stato in grado di sopperire alla privazione con una diversa attività".

In parole povere, non basta provare di essere in difficoltà economiche; occorre altresì provare che, a causa di fattori quali l'età, o il titolo di studio, o la salute, non si è stati in grado di reperire nuove fonti di reddito.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La giurisprudenza ormai consolidata, ha precisato che il delitto di cui si tratta non si ricollega al mancato versamento dell'assegno previsto in sede civile, ma all'aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al coniuge o ai figli; per mezzi di sussistenza si deve quindi intendere ciò che è indispensabile per poter vivere.

Tecnicamente, quindi, è corretto dire che la norma penale si riferisce ai casi in cui vengano fatti mancare i mezzi di sussistenza (il concetto di mantenimento, infatti, è di più ampia portata, prevedendo la continuazione delle pregresse condizioni di vita ed il concetto di alimenti comprende voci in più rispetto ai semplici mezzi di sussistenza).

Per quello che riguarda il caso specifico, difficile contestare il decisum, dal momento che l'esiguità della somma prevista (le vecchie 350.000 £) andava certamente versata senza tentennamenti e senza sostituirla con regali (telefono cellulare, capi d'abbigliamento), magari costosi, ma certamente meno utili dello stretto sostentamento per un corretto sviluppo del minore.

Sarà mia cura informarvi della copiosa giurisprudenza in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, portando in futuro alla vostra attenzione svariati casi emblematici.

Dottor Francesco Biagini
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