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| ASSEGNO DI DIVORZIO E PENSIONE DI REVERSIBILITA’ |
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Dal sito vivicorato.it Tale norma subordina il diritto del divorziato ad ottenere la pensione di reversibilità alla sussistenza di tassativi presupposti:
In dottrina e giurisprudenza si sono sviluppate da subito diverse correnti interpretative circa il riferimento dell’art. 9 alla titolarità in concreto o in astratto dell’assegno, cioè alla situazione in cui l’ex coniuge divorziato, pur avendo i requisiti per ottenere l’assegno, di fatto non lo ha ottenuto. Analizziamo ora le correnti interpretative sulla titolarità in concreto o meno dell’assegno divorziale, come presupposto per ottenere il trattamento di reversibilità, che è l’aspetto più controverso della normativa in questione. Secondo un primo orientamento, non sarebbe sufficiente una titolarità in astratto all’assegno, visto che la titolarità di un diritto presuppone la sua esistenza e il suo preventivo accertamento (Cass. 75/1997). Dunque, condizione imprescindibile sarebbe la liquidazione dell’assegno prima della morte del coniuge, con la conseguenza di dover dimostrare il godimento dell’assegno di divorzio e non di avere la semplice legittimazione ad ottenerlo. Questo non significa che il diritto all’assegno trova una prosecuzione nel diritto alla pensione di reversibilità (Cass. S.U. 159/1998), né tantomeno che il fatto di godere dell’assegno non comporti successive indagini sullo stato di bisogno del coniuge superstite. Il diritto al trattamento di reversibilità non sorgerebbe nemmeno nel caso in cui l’assegno venisse corrisposto una tantum, oppure il coniuge non è titolare dell’assegno per non averlo richiesto o per non averlo ottenuto (Cass. 4041/1991). Ma di avviso contrario è quella giurisprudenza secondo la quale, la corresponsione una tantum dell’assegno, non preclude al coniuge divenuto bisognoso di richiedere la somministrazione periodica dell’assegno (Cass. 1322/1989, Cass.1652/1990, Cass. S.U. 11492/1990 e altre). Allo stesso modo, l’ex coniuge che non era titolare dell’assegno di divorzio, può successivamente chiedere una modifica della sentenza di divorzio al fine di integrare il presupposto per l’attribuzione del trattamento di reversibilità. In tal senso, emblematica è la sentenza 777/1988 della Corte Costituzionale che attribuisce al trattamento di reversibilità la funzione di garantire al coniuge superstite la continuità del suo sostentamento che, prima del decesso, era assicurato dall’assegno di divorzio ed indirettamente dalla pensione goduta da defunto (anche Cass.835/1993).
Interessante a tal proposito è la sentenza n. 286/1987, che riconosce il diritto alla reversibilità anche al coniuge cui sia stata addebitato il divorzio. Quindi il diritto a ricevere la reversibilità è autonomo rispetto al diritto all’assegno, e non viene nemmeno meno in seguito alla liquidazione dell’assegno una tantum.
Avv. Girolamo Aliberti
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