Muovi il mouse per tornare al sito.

Navigator

Blog dei Pomodori
Sedi Regionali in Italia
Blog Regionali
Contatti
Radio
Comunicazione Condiviso
WebTV
Installa FIREFOX
Referenti Reg. e prov.

Cerca in Google

Google
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
ASSEGNO DI DIVORZIO E PENSIONE DI REVERSIBILITA’ PDF Stampa E-mail
Valutazione utente: / 17
ScarsoOttimo 

assegno_maxi.gifLa tutela previdenziale del coniuge superstite in caso di divorzio è disciplinata dall’art. 9 l.898/70, e successive modifiche.

Dal sito vivicorato.it  Tale norma subordina il diritto del divorziato ad ottenere la pensione di reversibilità alla sussistenza di tassativi presupposti:
1) il rapporto di lavoro da cui trae origine il diritto alla pensione, deve essere sorto prima della sentenza di scioglimento del matrimonio;
2) il coniuge divorziato non deve essere passato a nuove nozze;
3) il coniuge divorziato deve essere titolare dell’assegno cosi come disciplinato dall’art. 5.

In dottrina e giurisprudenza si sono sviluppate da subito diverse correnti interpretative circa il riferimento dell’art. 9 alla titolarità in concreto o in astratto dell’assegno, cioè alla situazione in cui l’ex coniuge divorziato, pur avendo i requisiti per ottenere l’assegno, di fatto non lo ha ottenuto.
L’art 143 c.c. stabilisce il dovere reciproco dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, e tale dovere si protrae in tutte le fasi del matrimonio, comprese quelle patologiche (separazione e divorzio) e anche dopo la morte del coniuge. Il diritto alla pensione di reversibilità nasce proprio dalla presenza di questo dovere di assistenza reciproca insito nel rapporto di coniugio.

Analizziamo ora le correnti interpretative sulla titolarità in concreto o meno dell’assegno divorziale, come presupposto per ottenere il trattamento di reversibilità, che è l’aspetto più controverso della normativa in questione.

Secondo un primo orientamento, non sarebbe sufficiente una titolarità in astratto all’assegno, visto che la titolarità di un diritto presuppone la sua esistenza e il suo preventivo accertamento (Cass. 75/1997). Dunque, condizione imprescindibile sarebbe la liquidazione dell’assegno prima della morte del coniuge, con la conseguenza di dover dimostrare il godimento dell’assegno di divorzio e non di avere la semplice legittimazione ad ottenerlo. Questo non significa che il diritto all’assegno trova una prosecuzione nel diritto alla pensione di reversibilità (Cass. S.U. 159/1998), né tantomeno che il fatto di godere dell’assegno non comporti successive indagini sullo stato di bisogno del coniuge superstite.

Il diritto al trattamento di reversibilità non sorgerebbe nemmeno nel caso in cui l’assegno venisse corrisposto una tantum, oppure il coniuge non è titolare dell’assegno per non averlo richiesto o per non averlo ottenuto (Cass. 4041/1991). Ma di avviso contrario è quella giurisprudenza secondo la quale, la corresponsione una tantum dell’assegno, non preclude al coniuge divenuto bisognoso di richiedere la somministrazione periodica dell’assegno (Cass. 1322/1989, Cass.1652/1990, Cass. S.U. 11492/1990 e altre). Allo stesso modo, l’ex coniuge che non era titolare dell’assegno di divorzio, può successivamente chiedere una modifica della sentenza di divorzio al fine di integrare il presupposto per l’attribuzione del trattamento di reversibilità. In tal senso, emblematica è la sentenza 777/1988 della Corte Costituzionale che attribuisce al trattamento di reversibilità la funzione di garantire al coniuge superstite la continuità del suo sostentamento che, prima del decesso, era assicurato dall’assegno di divorzio ed indirettamente dalla pensione goduta da defunto (anche Cass.835/1993).


Secondo un diverso orientamento, sarebbe sufficiente la titolarità in astratto dell’assegno di divorzio ex art.5, e quindi il diritto ad ottenere la reversibilità sussisterebbe anche nel caso di mancata attribuzione dell’assegno di divorzio. Sostiene la Cassazione, nella sentenza 9309/1990, che titolare di un diritto è non soltanto chi ne ottenga il riconoscimento in giudizio, ma anche chi non azioni il diritto di cui sia astrattamente titolare; si ritiene, dunque, che anche se l’ex coniuge divorziato non gode dell’assegno divorziale, possa essere titolare del trattamento di reversibilità anche se è astrattamente titolare del diritto all’assegno. Sicché si ritiene sufficiente che il coniuge divorziato si trovi, al momento della morte dell’ex coniuge, in una situazione che presenti i requisiti richiesti per ottenere l’assegno di divorzio.

Interessante a tal proposito è la sentenza n. 286/1987, che riconosce il diritto alla reversibilità anche al coniuge cui sia stata addebitato il divorzio. Quindi il diritto a ricevere la reversibilità è autonomo rispetto al diritto all’assegno, e non viene nemmeno meno in seguito alla liquidazione dell’assegno una tantum.


Tali contrasti giurisprudenziali sono molto forti e non si è ancora giunti ad una posizioni unitaria. Sarebbe auspicabile un intervento del legislatore che sia volto a chiarire le modalità applicative della norma. In mancanza si dovrà valutare lo stato di bisogno, limitatamente alle elementari esigenze di vita, per poter riconoscere il diritto al trattamento di reversibilità.

Avv. Girolamo Aliberti
C.so Mazzini 29, 70033 Corato (BA)
Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo

Commenti
Cerca RSS
Solo gli utenti registrati possono inviare commenti!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prec.   Pros. >