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| La casa coniugale nelle separazioni |
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La casa coniugale diventa uno dei punti più aspri del conflitto tra i due coniugi. La casa è il simbolo stesso del matrimonio; il luogo dove due persone condividono un tratto (si spera lungo) della loro vita. Ma, ahimè, questo percorso insieme, sempre più spesso, non è più tanto lungo, o quanto meno non dura per sempre, come è negli intendimenti iniziali. Ed ecco che la casa coniugale diventa uno dei punti più aspri del conflitto tra i due coniugi. Dal sito vivicorato Si, perché la casa coniugale è il simbolo della realizzazione di un progetto comune in cui i coniugi riversano molte energie sia affettive che economiche sin dall’inizio della vita di coppia; arredarla per rendere confortevole la vita della famiglia, per esempio, comporta un notevole impegno affettivo i cui strascichi, si voglia o no, emergono con forza in un conflitto coniugale. Dunque, le guerre che si combattono negli studi legali e nei tribunali sono facilmente comprensibili alla luce di queste considerazioni, perché ogni singolo oggetto della casa è portatore di un qualche elemento identificativo della coppia e dell’individuo, che andando a dividersi porta con se un senso di vuoto, un vero e proprio lutto da elaborare.
In caso di separazione si dice che “la casa segue i figli”. Questo vuol dire che l’assegnazione della casa familiare è finalizzata all’esclusiva tutela dei figli e del loro interesse a continuare a vivere nell’ambiente domestico, che è il centro degli affetti e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. L’art 155 quater del c.c. dice infatti che “ Questo orientamento assume una notevole rilevanza, dunque, nel caso di assenza di figli nel matrimonio, o in caso di non convivenza con i figli. Se uno dei due coniugi, infatti, non vanta alcun titolo di proprietà sull’immobile, non potrà vedersi assegnare la casa coniugale, solo perché ritenuto la parte debole della coppia, e questo perché il giudice non ha il potere di espropriare per tutta la vita un bene di proprietà di uno in favore dell’altro. La parte debole è tutelata comunque con l’assegno, il quale verrà commisurato anche alle esigenze per una eventuale abitazione alternativa di cui il coniuge deve sostenere i costi. Quindi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare deve tener conto necessariamente dell’affidamento della prole, e non deve essere finalizzato per sopperire alle esigenze del coniuge economicamente più debole. Lo stesso discorso vale per le coppie di fatto, dalla cui convivenza siano nati dei figli. L’attribuzione giudiziale del diritto di abitare nella casa familiare a quello dei conviventi vengano affidati i figli, è da ritenersi possibile per effetto della sentenza n. 166/98 della Corte Costituzionale, che fa leva sul principio di responsabilità genitoriale, presente nell’ordinamento e ricavabile dall’interpretazione sistemica degli articoli 261 c.c. (che parifica diritti e doveri dei genitori sia nei confronti dei figli legittimi, che nei confronti dei figli naturali riconosciuti), 147 e 148 c.c. (riguardanti il dovere di apprestare una idonea abitazione per la prole, secondo le proprie sostanze e capacità), in correlazione con l’art 30 della Costituzione (che sancisce il diritto e il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio). Con la legge 54/06 che ha modificato le norme sull’affidamento dei figli, si aprono delle opportunità diverse per coloro i quali sono già separati alla data di entrata in vigore della legge. Le nuove norme, infatti possono trovare applicazione attraverso un nuovo procedimento volto a modificare le condizioni della separazione fino adora regolate con le vecchie norme. Con l’assegnazione della casa familiare, il coniuge assegnatario è, ovviamente, tenuto al pagamento delle spese correlate all’uso di questa, salvo che il giudice, nel provvedimento di assegnazione, non provveda altrimenti.
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