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| L'uomo ha diritto a svolgere il proprio ruolo paterno |
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L'opposizione della madre, che per prima ha riconosciuto il figlio, all'attribuzione a quest'ultimo anche del cognome paterno, deriva dalla volontà di eliminare l'esperienza negativa vissuta con quel partner.
"Quando la filiazione naturale nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, al fine di decidere se attribuire al figlio il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, il giudice, prescindendo da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome, deve valutare l'esclusivo interesse del minore, tenendo conto che è in gioco, oltre all'appartenenza del minore ad una determinata famiglia, il suo diritto all'identità personale, maturata nell'ambiente in cui è vissuto fino a quel momento. Dal sito del corriere della sera.it
Ne discende che dovrà ritenersi legittima l'attribuzione al minore del cognome del padre, in aggiunta a quello della madre, allorchè il giudice, per un verso, escluda la configurabilità di un qualsiasi pregiudizio derivante da siffatta modificazione accrescitiva del cognome, e, per altro verso consideri che, non versando ancora nella fase adolescenziale o preadolescenziale, il minore, tuttora bambino, non abbia ancora acquisito, con il matronimico, nella trame dei suoi rapporti personali e sociali, una definitiva e formata identità (suscettibile, in ipotesi, di sconsigliare l'aggiunta del patronimico). Cass. Sez. I civile - Sentenza 21 gennaio - 5 febbraio 2008 n. 2751
La vicenda può essere così riassunta: il padre effettua formale riconoscimento del figlio di cinque anni e avanza domanda, ex articolo 262 c.c., di attribuzione al minore del proprio cognome in sostituzione di quello materno.
Il Giudice minorile, con provvedimento confermato dalla locale Corte di appello, dispone che il bambino assuma il cognome del padre in aggiunta a quello della madre.
Avverso il decreto emesso dai giudici di secondo grado propone ricorso per cassazione la madre, insistendo per l'attribuzione al minore del proprio cognome in via esclusiva.
La Suprema Corte, però, disattende le doglianze della madre, affermando la legittimità dell'attribuzione del cognome del padre in aggiunta a quello materno, poichè il minore non ha ancora acquisito una definitiva identità personale.
L'opposizione della madre, che per prima ha riconosciuto il figlio, all'attribuzione a quest'ultimo anche del cognome paterno, deriva dalla volontà di eliminare l'esperienza negativa vissuta con quel partner.
Ne discende, però, la conseguenza più grave della radicale negazione del diritto dell'uomo a svolgere il proprio ruolo paterno.
In altri termini, l'intento della madre di dimenticare forzatamente la relazione precedente e di preservare gli equilibri del suo attuale assetto familiare, detremina un oggettivo danno per il figlio, che si vede negata la possibilità di instaurare un'effettiva relazione con il padre, sulla base dell'unilaterale scelta della madre.
La Suprema Corte, con la citata sentenza, afferma che il giudice, al fine dell'attribuzione del cognome paterno, deve valutare l'interesse del minore a essere identificato nel contesto delle relazioni sociali in cui è inserito.
Va inoltre rammentato che l'attribuzione del doppio cognome costituisce, peraltro, espressione tangibile di quel diritto dei figli alla bigenitorialità che le innovative disposizioni introdotte dalla legge 54/2006 hanno sancito con forza.
Avv. Carlo Ioppoli - Matrimonialista -
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