| Blog dei Pomodori |
| Sedi Regionali in Italia |
| Blog Regionali |
| Contatti |
| Radio |
| Comunicazione Condiviso |
| WebTV |
| Installa FIREFOX |
| Referenti Reg. e prov. |
| Le coppie di fatto ottengono l'omologazione della separazione consensuale |
|
|
|
LA CORTE D'APPELLO RICONOSCE PER LA PRIMA VOLTA A GENITORI NON CONIUGATI IL DIRITTO ALLA SEPARAZIONE CONSENSUALEPer la prima volta La Corte d'Appello di Roma riconosce alle coppie di fatto con figli minori il diritto ad ottenere l'omologazione della separazione consensuale: un diritto non previsto dalla legge fino ad ora perché rifiutato dalla giurisprudenza dei Tribunali. Ora i giudici hanno stabilito che:
"L' Autorità giudiziaria non può sottrarsi ad una richiesta concordemente presentata dai genitori naturali in quanto risponde all'esigenza di tutela dell'interesse dei minori, alla quale il giudice non può esimersi dal valutare una volta che sia sottoposto al suo esame". Va ricordata la recente sentenza della Cassazione (n.8362 del 2007) con cui è stata riconosciuta la competenza del Tribunale per i minori ad adottare tutti i provvedimenti, sia in tema di affidamento ed esercizio della potestà, sia in tema di mantenimento, relativa ai figli naturali. "E' una sentenza molto importante"- interviene il Presidente di Primoconsumo l'Avv.Marco Polizzi- "è giusto che un giudice prenda atto nelle sue decisioni della situazione reale della famiglia italiana, ormai le coppie di fatto con figli sono una realtà che ha incidenza sociale". -Aggiunge poi il Presidente-: "Se i genitori hanno trovato un accordo per come gestire il futuro dei figli, ha fatto bene il giudice a ratificarlo nell'interesse del minore. Questo è un passo avanti verso l'applicazione della normativa europea a tutela della famiglia".(27/07/2007-ITL/ITNET)
Solo gli utenti registrati possono inviare commenti!
Powered by !JoomlaComment 3.26
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved." |
|||||||
| < Prec. | Pros. > |
|---|