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Si intende come "famiglia" "ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo.
La Corte di Cassazione, VI sez. pen., con sentenza n. 21329 del 31.5.2007, ha ribadito, nel solco di un orientamento assolutamente univoco da oltre quaranta anni
di Sergio Beltrani*
(cfr. Cass. pen. sez. II, sent. 26.5.1966, n. 320; sez. V, 22.3.1980, n. 4084; sez. III, 26.2.1986, n. 1691, e 5.12.2005, n. 44262; sez. VI, 30.1.1991, n. 1067 e 1°.12.2000, n. 12545) che, agli effetti del delitto di cui all'art. 572 c.p., deve intendersi come "famiglia" "ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo", traendone la necessaria conseguenza che il delitto di maltrattamenti in famiglia "è configurabile anche ai danni della convivente more uxorio, avuto riguardo allo stabile rapporto, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra le due persone, con legami di reciproca assistenza e protezione".
La Corte costituzionale, con sentenza 20.12.1988, n. 1122, aveva, in proposito, affermato che l'estensione del concetto di famiglia fino a ricomprendervi le unioni di fatto andava necessariamente collegata "all'esigenza di tutelare un soggetto passivo in posizione di intrinseca, peculiare debolezza", ma che la fattispecie criminosa di cui all'art. 572 c.p. (così interpretatane la sfera di tutela), "anche per la particolarità della sua struttura (reato abituale a condotta plurima), non può sicuramente proporsi quale tertium comparationis", ovvero non poteva legittimare censure di irragionevolezza di norme la cui efficacia fosse limitata alla sola famiglia legittima.
La giurisprudenza costituzionale (sent. 18.11.1986, n. 237) aveva infatti già negato la possibilità di equiparare tout court, ai sensi dell'art. 29 Cost., le unioni di fatto alla famiglia legittima, osservando che "l'art. 29 - come del resto fu pressoché univocamente palesato in sede di Assemblea Costituente - riguarda la famiglia fondata sul matrimonio, cosicché rimane estraneo al contenuto delle garanzie ivi offerte, ogni altro aggregato pur socialmente apprezzabile, divergente tuttavia dal modello che si radica nel rapporto coniugale. Un consolidato rapporto (come la convivenza more uxorio), ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante se si abbia riguardo al riconoscimento delle formazioni sociali ed alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.) e ciò tanto più se vi sia presenza di prole. Siffatti interessi sono indubbiamente meritevoli, nel tessuto delle realtà sociali odierne, di compiuta obiettiva valutazione", e che la eventuale parificazione della convivenza e del coniugio nell'ambito dell'art. 307, quarto comma, c.p., trascenderebbe i ristretti termini di un singolo caso, "coinvolgendo le altre ipotesi di reato ex art. 384 c.p. e altri istituti, di ordine processuale - la ricusazione del giudice, la facoltà di astensione dal deporre, la titolarità nella richiesta di revisione delle sentenze di condanna e di connesso esercizio dei relativi diritti ovvero nella presentazione di domanda di grazia - nonché la disciplina della separazione dei coniugi", senza peraltro nascondere la "conseguente necessità di apprestare un'esaustiva regolamentazione comportante scelte e soluzioni di natura discrezionale, riservate al solo legislatore, al quale peraltro si rinnova la già espressa sollecitazione a provvedere in proposito".
Ma, a prescindere da singole modifiche legislative, l'autorevole invito di disciplinare il fenomeno in generale è rimasto sin qui inascoltato.
L'inaccettabile conseguenza è che, a seconda della discipline di volta in volta in oggetto, alle unioni di fatto viene concessa, o più frequentemente negata, rilevanza giuridica.
In particolare, un orientamento ormai consolidato ammette che, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai fini della valutazione circa l'eventuale superamento dei limiti previsti dalla legge deve tenersi conto anche di eventuali redditi del convivente more uxorio dell'istante, poiché l'art. 76, secondo comma, d.P.R. n. 115 del 2002 ("salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante") opera un generico riferimento alle unioni familiari, quale che ne sia la natura (cfr. Cass. pen. sez. VI, 11.6.1998, n. 4264; sez. IV, 18.3.2004, n. 13265, e 5.1.2006, n. 109).
In passato si è anche ammesso che, ai fini del riconoscimento della sussistenza dell'attenuante della provocazione (art. 62, n. 2, cod. pen.), possa aversi riguardo al legame di convivenza more uxorio ("perché essa crea una comunione di spiriti di portata tale per cui le due persone sono naturalmente portate a sentire come offesa propria l'attacco mosso alla dignità ed alla reputazione dell'altra" Cass. Pen. sez. I, 16.3.1972, n. 1578) esistente tra il colpevole ed il terzo vittima dell'altrui fatto ingiusto.
Diversamente, nonostante le periodiche aperture della giurisprudenza di merito, si nega in assoluta prevalenza l'operatività degli istituti previsti dagli artt. 384 e 649 c.p. in favore del convivente more uxorio, sul presupposto che l'art. 307, 4 co., c.p., nel definire i "prossimi congiunti" faccia riferimento unicamente a rapporti di parentela od affinità esistenti in seno alla famiglia legittima (con riguardo all'art. 384 c.p., cfr. Cass. pen. sez. II, 4.8.1982, n. 7684; sez. I, 5.7.1989, n. 9475, e sez. VI, 26.10.2006, n. 35967; con riguardo all'altra norma, cfr. Cass. pen. sez. II, 8.11.1990, n. 11745; sez. V, 16.6.1986, n. 5630, e 26.9.2005, n. 34339).
Trattasi di interpretazioni più volte passate indenni al vaglio della giurisprudenza costituzionale, che ne ha tendenzialmente motivato la legittimità evidenziando che la declaratoria di illegittimità (per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost.) "comporterebbe scelte e soluzioni discrezionali riservate al solo legislatore" (Corte cost. 22.6.1989, n. 352, e 18.1.1996, n. 8, in relazione all'art. 384 c.p.).
Più recentemente, Corte cost. 20.4.2004, n. 121 da dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 307 e 384 cod. pen., nella parte in cui non includono nella nozione di prossimi congiunti anche il convivente more uxorio, oltre il coniuge, finanche separato di fatto o legalmente, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., osservando che esistono, nell'ordinamento, "ragioni costituzionali che giustificano un differente trattamento normativo tra i due casi, trovando il rapporto coniugale tutela diretta nell'art. 29 Cost., mentre il rapporto di fatto fruisce della tutela apprestata dall'art. 2 Cost. ai diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali, con la conseguenza che ogni intervento diretto a rendere una identità di disciplina rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore"; inoltre, "la difforme considerazione costituzionale (...) del rapporto di convivenza e di quello di coniugio, portano ad escludere che si possa configurare come costituzionalmente necessaria una tutela del rapporto di convivenza che conduca ad una identità delle due posizioni".
Analoghe considerazioni hanno indotto a ritenere infondate le questioni di legittimità dell'art. 649 c.p. in più occasioni sollevate (cfr. Corte cost. 7.4.1988, n. 423, 20.12.1988, n. 1122, e 12.7.2000, n. 352).
Né appare ammissibile il ricorso alla analogia in bonam partem (come isolatamente ritenuto, in relazione all'art. 384 c.p., da Cass. pen. sez. VI, 11.5.2004, n. 22398: "anche la stabile convivenza more uxorio può dar luogo per analogia al riconoscimento della scriminante prevista dall'art. 384 c.p. - fattispecie relativa ad imputata la quale invocava la non punibilità per il favoreggiamento personale commesso per aiutare il convivente)", poiché entrambi gli istituti in esame hanno natura di cause speciali di non punibilità, e come tali presentano carattere eccezionale che preclude l'ampliamento del loro campo di applicazione per analogia, in quanto le valutazioni politico-criminali poste a fondamento di essi sono "legate alle caratteristiche specifiche della situazione presa in considerazione e perciò non estensibili ad altri casi" (Fiandaca e Musco, Diritto penale. Parte generale, IV ed., ristampa aggiornata, 2004, 98, con espresso riferimento all'art. 649 c.p.).
Peraltro, le conseguenze cui gli orientamenti sin qui riepilogati (ciascuno nella sua perfetta legittimità) portano non possono non far nascere forti perplessità.
Si pensi che la donna accusata di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) per avere offerto ospitalità, viveri e quant'altro al convivente more uxorio (magari anche padre dei suoi figli) datosi alla latitanza, e titolare di redditi significativi, potrebbe vedersi negata, nell'ambito del medesimo procedimento:
- sia l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (poiché alla determinazione del reddito concorrono i redditi dei familiari conviventi, quale che sia la natura - di fatto o legittima - dell'unione familiare);
- sia l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p. (che la norma limita ai "prossimi congiunti", la cui nozione opera, ex art. 307 cod. pen., unicamente nell'ambito della "famiglia legittima").
A conclusioni analoghe dovrebbe giungersi naturalmente in relazione all'istituto di cui all'art. 649 cod. pen.
Tuttavia, se il predetto convivente more uxorio/latitante la sottopone a maltrattamenti, egli risulterebbe responsabile del delitto previsto dall'art. 572 cod. pen. (norma posta a tutela di qualunque unione tendenzialmente stabile, anche se meramente di fatto, dovendo per "famiglia" intendersi "ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo").
La ritenuta impossibilità di attribuire indiscriminata rilevanza ex art. 29 Cost. alle unioni di fatto appare in contrasto con l'evoluzione dei costumi e la mutata coscienza della collettività, che hanno portato al sempre più diffuso riconoscimento della rilevanza sociale di esse; ove non si ritenga "esplorabile" la via di una interpretazione conservativa di norme quali gli artt. 384 e 649 c.p. (fino a ricomprere nel loro campo di applicazione anche le unioni di fatto, per la necessità di evitare le difformità interpretative sopra evidenziate, e la conseguente illegittimità ex art. 3 Cost. delle predette norme per l'irragionevolezza "sistematica" della loro dominante interpretazione), non resta che auspicare l'intervento del legislatore, invitato dai giudici delle leggi ad attivarsi per disciplinare in maniera generale ed uniforme la rilevanza penale delle unioni di fatto sin dal 1986.
*Magistrato CASSAZIONE
www.giuffre.it
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