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Emendamenti suggeriti dall'Associazione Papà separati ONLUS presentati
alla Camera dei Deputati.

Emendamenti presentati alla Camera dei Deputati

EMENDAMENTI SUGGERITI DALL’ASSOCIAZIONE PAPA’ SEPARATI ONLUS PRESENTATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Al comma 1, capoverso Art. 155, primo comma, dopo le parole : con ciascuno di essi aggiungere le seguenti: in uguale misura.
*1. 559.    Falanga.
      Al comma 1, capoverso Art. 155, primo comma, dopo le parole : con ciascuno di essi aggiungere le seguenti: in uguale misura.
*1. 591.    Lucchese.
      Al comma 1, capoverso Art. 155, primo comma, dopo le parole : da entrambi aggiungere la seguente: pariteticamente.
**1. 560.    Falanga.
      Al comma 1, capoverso Art. 155, primo comma, dopo le parole : da entrambi aggiungere la seguente: pariteticamente.
**1. 589.    Lucchese.
Al comma 1, capoverso Art. 155, primo comma, aggiungere, in fine, aggiungere il seguente periodo: Obiettivo della legge è di garantire ai figli la bigenitorialità in modo tale che i genitori possano assicurare pariteticamente la propria presenza ed il proprio contributo al loro mantenimento ed alla loro educazione.
1. 561.    Falanga.
Al comma 1, capoverso Art. 155, quarto comma, alinea, sostituire la parola: stabilisce con le seguenti: può stabilire.
*1. 563.    Falanga.
      Al comma 1, capoverso Art. 155, quarto comma, alinea, sostituire la parola: stabilisce con le seguenti: può stabilire.
*1. 590.    Lucchese.
Al comma 1, capoverso Art. 155, quarto comma, sostituire il numero 2) con il seguente:
          2) un tenore di vita in relazione alle possibilità di ambedue i genitori così come variate dopo la separazione.
1. 565.    Falanga.
Al comma 1, capoverso Art. 155, quarto comma, numero 4), aggiungere, in fine, le parole: o le loro complete potenziali capacità reddituali.
1. 566.    Falanga

      Al comma 2, capoverso Art. 155-bis, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:
          Nel caso che il provvedimento di esclusione dall'affidamento dei figli adottato dal giudice ai sensi del primo e del secondo comma sia revocato, il genitore non affidatario viene immediatamente reintegrato nell'esercizio della potestà genitoriale; i tempi di permanenza con i genitori e le modalità di mantenimento dei figli, nonché l'uso della ex casa familiare vanno ridefiniti nelle modalità previste per l'affidamento condiviso.
1. 570.    Falanga.
      Al comma 2, capoverso Art. 155-ter, al primo comma, premettere i seguenti periodi: Il giudice dispone uguali tempi di permanenza diurna e notturna dei figli di età superiore ad un anno presso ciascuno dei genitori, salvo diversi accordi tra questi ultimi, o in caso di affidamento esclusivo, o qualora i genitori risiedano ad almeno cinquanta chilometri di distanza tra di loro. In quest'ultimo caso, se possibile, la residenza dei figli va fissata fino alla loro maggiore età presso il genitore che risiede nell'ambiente abituale di vita degli stessi; il giudice suddivide i periodi di permanenza con ciascun genitore nella maniera più equilibrata possibile. Salvo diversi accordi tra le parti, per i figli di età inferiore ad un anno il giudice dispone tempi di permanenza maggiore presso la madre, garantendo una adeguata presenza paterna.
1. 571.    Falanga.
Al comma 2, capoverso Art. 155-ter, primo comma, dopo le parole: Il godimento della aggiungere la seguente: ex.
      Conseguentemente, al medesimo capoverso, alla rubrica, dopo le parole: Assegnazione della aggiungere la seguente: ex.
1. 572.    Falanga.
Al comma 2, capoverso Art. 155-ter, primo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Se la ex casa familiare appartiene esclusivamente ad uno dei coniugi quest'ultimo rientra, definitivamente, nel pieno esclusivo godimento della stessa per sé e per i figli minori. Se la ex casa familiare è proprietà comune dei coniugi, si determina lo scioglimento della comproprietà, e, salvo diverso accordo tra i coniugi che preveda l'acquisizione della piena proprietà della casa da parte di uno di essi, si procede alla vendita dell'immobile, affinché ogni coniuge possa offrire una sistemazione adeguata ai figli minori. La ex casa familiare può essere assegnata, fino alla maggiore età dei figli, al genitore non proprietario o solo comproprietario nel caso egli sia esclusivo affidatario dei figli come previsto dall'articolo 155-bis, o nel caso l'altro genitore abiti stabilmente altrove al momento della separazione; in questi ultimi casi l'uso della casa va compensato economicamente al genitore non beneficiario affinché egli possa usufruire di una abitazione per sé e per i figli, mediante riscatto della sua quota di proprietà o a stipulare con lui un regolare contratto di locazione.
1. 574.    Falanga.
      Al comma 2, capoverso Art. 155-ter, primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: è trascrivibile e con le seguenti: non è trascrivibile né.
1. 575.    Falanga.


All'emendamento 1. 708. della Commissione, primo periodo, dopo le parole: dei figli maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non abbiano superato i venticinque anni di età,
0. 1. 708. 2.    Falanga.

Al comma 2, capoverso Art. 155-quinquies, primo comma, dopo le parole: figli maggiorenni aggiungere le seguenti: fino ai venticinque anni di età.
1. 577.    Falanga.
Al comma 2, capoverso Art. 155-sexies, primo comma, sopprimere le parole da: , nonché fino alla fine del comma.
      Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
      «Art. 155-septies - (Audizione dei figli minori). Il minore ha diritto di essere ascoltato dal giudice. Il giudice provvede d'ufficio all'ascolto del minore, anche avvalendosi dell'assistenza di esperti da lui nominati.»
1. 580.    Falanga.
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il giudice considera quali circostanze attenuanti comportamenti tenuti dalla parte lesa atti ad ostacolare il pieno dispiegarsi delle relazioni fra la prole ed il genitore che ha violato l'articolo 570 del codice penale.
3. 356.    Falanga.
      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      2. L'adozione da parte di un genitore, ancorché affidatario in via esclusiva di comportamenti reiterati atti ad impedire o limitare la frequentazione del minore con l'altro genitore viene perseguita ai sensi degli articoli 573 e 574 del codice penale.
3. 357.    Falanga.

 

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