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———– XIV LEGISLATURA ———– N. 3537
approvato dalla Camera dei deputati il 7 luglio 2005, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati TARDITI, AMATO, ARNOLDI, BAIAMONTE, BARBIERI Emerenzio, BLASI, CAMMARATA, COSENTINO, DEODATO, DI TEODORO, FALLICA, MANCUSO Filippo, FRAGALÀ, FRATTA PASINI, LAVAGNINI, LIOTTA, MARINELLO, MARRAS, NICOTRA, PEZZELLA, PITTELLI, RODEGHIERO, SANTORI, SANZA, SPINA DIANA, STRADELLA, STRANO, DELFINO, TRANTINO, VALDUCCI, VITALI, VOLONTÈ, ZACCHERA, CARLUCCI, TARANTINO, ALFANO Ciro, CESARO, MARTINI Francesca e SCHMIDT (66); CENTO (453); LUCCHESE, BARBIERI Emerenzio, BIANCHI Dorina, D’ALIA, DRAGO Giuseppe, LIOTTA, TUCCI e GIANNI Giuseppe (643); TRANTINO (1268); VITALI e MARRAS (1558); LUCIDI, FINOCCHIARO, ABBONDANZIERI, AMICI, BARBIERI Roberto, BATTAGLIA, BENVENUTO, BIELLI, BONITO, BOVA, CAPITELLI, CARBONI, CARLI, CHIAROMONTE, CRUCIANELLI, DI SERIO D’ANTONA, DIANA, GIACCO, GIULIETTI, GRILLINI, INNOCENTI, LABATE, LUCÀ, LUMIA, MAGNOLFI, MARAN, MARIANI Paola, MARIANI Raffaella, MARIOTTI, MAURANDI, MONTECCHI, MOTTA, NIGRA, OTTONE, PENNACCHI, PINOTTI, PISA, PREDA, QUARTIANI, RUGGHIA, SANDI, SINISCALCHI, TOLOTTI e TRUPIA (2233); MUSSOLINI, COLA, PERLINI, PORCU, FRAGALÀ e LISI (2344); MANTINI, BENVENUTO, CIALENTE, CIANI, CRISCI, FANFANI, FISTAROL, LODDO Santino Adamo, MACCANICO, MEDURI, MOLINARI, NIGRA, OLIVIERI, PISICCHIO, REDUZZI e RUGGERI (2576); DI TEODORO (4027); MAZZUCA (4068) (V. Stampati Camera nn. 66, 453, 643, 1268, 1558, 2233, 2344, 2576, 4027 e 4068) Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza ———– Disposizioni in materia di separazione dei genitorie affidamento condiviso dei figli———– DISEGNO DI LEGGE (Modifiche al codice civile) 1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 155. - (Provvedimenti riguardo ai figli) – Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi». 2. Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti: Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile. Art. 155-ter. - (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli) – I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo. Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici. Art. 155-quinquies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni) – Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. Art. 155-sexies. - (Poteri del giudice e ascolto del minore) – Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli». (Modifiche al codice di procedura civile) 1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente: «Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento». A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari». (Disposizioni penali) 1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898. (Disposizioni finali) 1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile o dall’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della presente legge. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. (Disposizione finanziaria) 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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