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| Nuovi ostacoli si prospettano per il DDL 3537 |
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Durante il dibattito tenutosi ieri mattina al Senato, nuove obiezioni sul DDL 3537 sono state sollevate dai soliti noti avversari dell’affido condiviso che hanno contrastato a più riprese in questi ultimo anno il percorso della legge. Ancora una volta alcuni parlamentari dell’opposizione, a titolo personale si sono dichiarati contrari ad alcune norme che riguardano l’assegnazione della casa familiare e sulla titolarità in capo al figlio maggiorenne dell’assegno stabilito per il suo mantenimento, in quanto si sostiene che queste norme siano contro le donne. Si afferma che la casa spetta quasi sempre alla donna, che invece ora dovrebbe automaticamente uscirne se si risposa o convive (si aggiunge che anche il figlio dovrebbe seguirla forzatamente nell’esilio); Inoltre si sostiene che un diciottenne non è sufficientemente maturo per gestire responsabilmente il denaro, ma che lo dissiperebbe in frivolezze inutili, costringendo la madre a mantenerlo in pratica senza il contributo del padre. Ne è seguita una ufficiosa dichiarazione di intenti circa la presentazione di emendamenti. A queste tesi – per la verità sostenute solo dall’ultima trincea del veterofemminismo e dell’avvocatura , ribatte Marino Maglietta uno dei maggiori fautori del pdl 3537, ispiratore del pdl 66. secondo cui: a) secondo i dati Istat del 2002, con la legge attuale, la casa è stata assegnata alla madre poco più che nella metà dei casi (58%), a dispetto del ruolo di affidataria esclusiva che sfiorava il 90%; il testo non afferma che chi convive deve automaticamente uscire dalla casa familiare, ma solo che decade il titolo da cui discendeva il diritto di godimento, che deve essere ridiscusso: ogni decisione vale solo “rebus sic stantibus” e si afferma che l’ingresso di un partner che al momento della sentenza non c’era e che dovrebbe vivere 24 ore su 24 con il figlio è motivo sufficiente per ritenere che le cose siano cambiate. Non è ragionevole? D’altra parte che non ci sia perdita automatica e irreversibile della casa discende anche dal fatto che il figlio è affidato ad entrambi i genitori e quello che vale per l’uno vale anche per l’altro, per cui se anche l’altro si è risposato o convive ne seguirebbe il forzato abbandono dell’immobile! E’ poi appena il caso di notare che il figlio non ha comunque alcun motivo per doversene andare: resta lì con l’altro genitore. b) Un diciottenne ha la piena capacità di agire: vota, può acquistare immobili, accendere mutui, portare armi, anche altamente pericolose. E’ lecito pensare che non sia in grado di gestire i pochi euro di un contributo al mantenimento? E i giovani studenti fuori sede come fanno? Chiamano la mamma per farsi fare la spesa? E soprattutto, uscendo dall’opinabile, è giuridicamente corretto sottoporre a regole diverse il figlio di separati e il figlio di non separati?
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