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| Alcolismo causa di addebito della separazione |
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L'ALCOOLISMO PUO' PORTARE ALL'ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE Questa settimana ci si occuperà di un caso recentemente pubblicato sulle riviste giuridiche che presenta notevoli profili di interesse. I FATTI Due coniugi, dopo alcuni anni di felice convivenza e dopo aver messo al mondo una figlia, decidono di porre fine alla propria unione coniugale. L'iniziativa, in particolare, è presa dalla moglie, la quale predispone un ricorso volto ad ottenere l'addebito della separazione al marito. Secondo la donna, infatti, l'intollerabilità della convivenza dipendeva quasi esclusivamente dal fatto che il marito faceva uso di sostanze alcoliche che pregiudicavano l'armonia domestica, i rapporti con la figlia nonchè l'ambito lavorativo di quello che un tempo si chiamava pater familias. Dal canto suo, il marito non contestava l'uso delle sostanze alcoliche ma "passava al contrattacco", sostenendo che la moglie teneva a sua volta un comportamento censurabile a motivo che frequentava circoli nei quali si praticava una sorta di gioco d'azzardo e criticando in particolare il fatto che la figlia fosse presente in tali contesti. Per tali ragioni chiedeva a sua volta l'addebito alla moglie e oltretutto, visto il suo stato di disoccupato, chiedeva di essere esonerato dal dovere di contribuire al mantenimento della figlia. LA DECISIONE Come sempre accade in materia di separazione, la prima (temporanea) pronuncia che viene emessa è quella presidenziale. Secondo il Presidente del Tribunale di Bologna, le domande della moglie erano più fondate e credibili e per queste ragioni la figlia veniva affidata alla donna, così come l'abitazione coniugale, e il marito veniva "condannato" a versare un assegno dell'importo di 500.000 lire per il mantenimento ordinario della figlia, salvo l'obbligo di contribuire nella misura canonica del 50% per quello che concerne le spese straordinarie. Al marito, poi, veniva consentito di frequentare la figlia per alcune ore del sabato e della domenica nonché per 20 giorni in estate e 5 per natale. Nel processo vero e proprio venivano ascoltati alcuni testi, che portavano dichiarazioni fra loro discordanti (oltre che faziose). L'unico ritenuto attendibile, in quanto indifferente ai soggetti in causa, confermava le tesi della moglie e la circostanza sarà poi decisiva ai fini della sentenza finale. Secondo il Tribunale, la separazione era quindi da addebitarsi al marito in quanto era stato provato non solo l'uso di sostanze alcoliche, ma anche il pregiudizio sulla serenità familiare e sulla prosecuzione della convivenza. Quasi tutti i provvedimenti presidenziali venivano quindi confermati: la figlia veniva affidata alla madre, così come la casa coniugale, e il marito veniva condannato al pagamento a favore della moglie della somma di 500.000 lire, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia. Per il Tribunale, infatti, non era sufficiente provare di essere disoccupati per essere esonerati dal dovere di contribuire economicamente alla crescita e allo sviluppo della bambina, ma occorreva altresì dimostrare di non essere in grado di procurarsi un lavoro e quindi un reddito. L'unica differenza in tema di diritto di visita, in quanto il Tribunale prevedeva il diritto per il marito di vedere la figlia non per 5 giorni a natale, bensì per 3 (in aggiunta, però, veniva previsto diritto di visita analogo per le festività pasquali). BREVI CONSIDERAZIONI La sentenza appare del tutto condivisibile in ogni suo punto e quindi non pare il caso di soffermarsi sulle singole statuizioni. La pronuncia, tuttavia, avendo toccato un tema delicato come quello dell'uso (abuso) di sostanze alcoliche, si mostra di particolare rilievo, ove si consideri che per analogia tante altre situazioni possono essere considerate causa di legittimo addebito della separazione; basti pensare al gioco d'azzardo, alle droghe in generale e a tanti altri vizi che caratterizzano l'umano vivere. Mi preme ad ogni modo sottolineare un passo importantissimo della sentenza: secondo i giudici, infatti, la legittimità dell'addebito non si fondava esclusivamente sull'abuso di sostanze alcoliche. Al contrario, in motivazione, si può leggere che è stata l'assenza di cure per la disintossicazione a provocare l'addebito. In parole povere, quella solidarietà familiare che deve necessariamente nascere e svilupparsi a seguito di un matrimonio sano, non può consentire al coniuge vittima del vizio dell'altro di abbandonarlo su due piedi. Allo stesso tempo, però, chi cade nell'errore e financo nella disperazione deve fare di tutto per risollevarsi, per tornare ad essere una persona normale; in caso contrario, l'addebito potrebbe essere dietro l'angolo. Si può sbagliare ma ci si deve correggere: questo hanno voluto dire i giudici. Dottor Francesco Biagini
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