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| Il giudice puň ordinare l'affidamento congiunto |
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IL GIUDICE PUO' ORDINARE L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO AI GENITORI. Questa settimana ci si occuperà di un caso assolutamente delicato, in quanto interessa i rapporti fra i genitori ed i figli. Com'è noto, in sede di separazione (mi riferisco a quella giudiziale, o "litigiosa") i coniugi possono dibattere anche in ordine all'affidamento dei figli. In pratica sia il padre che la madre possono chiedere al giudice l'affidamento esclusivo, quando ritengono (o fingono di ritenere) che sia il più idoneo per la prole. Al di là delle richieste di parte, però, e a prescindere da un eventuale giudizio sull'addebito della separazione, il giudice sarà libero di stabilire ciò che ritiene più opportuno per i figli, dal momento che il codice civile prevede espressamente che per i provvedimenti riguardanti la prole si deve aver riguardo esclusivamente all'interesse di questa L'avverbio usato, esclusivamente, non ammette repliche. Fatta questa premessa, si deve analizzare un particolare istituto in materia di figli, e cioè l'affidamento congiunto ed alternato fra i coniugi. Questo particolare tipo di affidamento, che in genere si sviluppa nelle cause di separazione consensuale più morbide e civili, consente ad entrambi i genitori di vedere ed educare i figli, senza predeterminazione di giorni, ore e quant'altro. Consente altresì al minore di non rompere con il genitore non affidatario, nel senso di non perderlo di vista per lunghi tratti della sua esistenza adolescenziale. È evidente che un siffatto tipo di affidamento, per quanto sia indubbiamente il più vicino agli interessi della prole, che non perdono la figura materna o paterna, richiede necessariamente un'alta dose di collaborazione fra i due coniugi e mal si concilia con quelle ipotesi in cui ci sia un'aspra litigiosità. Per questo motivo parte della dottrina e della giurisprudenza ha sempre ritenuto che l'affidamento congiunto ed alternato fosse possibile soltanto in presenza di un accordo sostanziale da parte dei coniugi, poi avvalorato e confermato dalla libera decisione del giudice. Ma altra parte della giurisprudenza (e la sentenza che qui si segnala fa parte di questo secondo filone) ritiene invece possibile l'affidamento congiunto ed alternato anche in caso di mancato accordo dei coniugi, sempre che la conflittualità dei genitori "non trasmodi in fatti gravemente pregiudizievoli per i figli". In pratica, la piena libertà del giudice in materia di prole e la volontà manifestata dall'ordinamento di guardare esclusivamente agli interessi di questa, consentirebbe al giudice, anche di fronte ai contrasti ed ai litigi dei due coniugi, di procedere all'affidamento congiunto. Questo ha stabilito, da ultimo in ordine di tempo, una sentenza del Tribunale di Viterbo. Ecco uno stralcio della massima: "anche in presenza di contrasti tra i coniugi separati, il Tribunale può procedere all'affidamento congiunto dei figli minori, giacché l'esercizio congiunto della potestà dei genitori risponde all'interesse della prole, garantendo la sopravvivenza dello schema educativo esistente in costanza di matrimonio". Non c'è quindi da stupirsi se il Tribunale, quando si occupa dei provvedimenti riguardanti i figli, non segua affatto le dichiarazioni dei legali e della parti, ma proceda a valutare e decidere autonomamente. Se poi questo porta in alcuni casi addirittura alla riconciliazione dei coniugi, forzatamente costretti a collaborare per l'interesse dei figli, tanto meglio. Dottor Francesco Biagini
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