| Per la quantificazione dell’assegno di mantenimento si guarda il tenore di vita potenziale. Una sentenza piuttosto recente emessa dalla Suprema Corte di Cassazione si è occupato di una disputa molto particolare in tema di assegno di mantenimento fra coniugi. Anzitutto i fatti. |
Due persone si separavano; la donna chiedeva un adeguato assegno di mantenimento a carico del marito, in quanto quest’ultimo era piuttosto facoltoso. Ma il Tribunale concedeva una cifra piuttosto modesta, dal momento che i coniugi, durante il matrimonio, avevano tenuto un basso tenore di vita; secondo i giudici di primo grado, pertanto, sarebbe stato illogico ed irrazionale, e quindi antigiuridico, concedere un lauto assegno di mantenimento a seguito della separazione. La donna non ci stava e proponeva pertanto appello. I giudici di secondo grado la pensavano in maniera radicalmente opposta; secondo costoro, cioè, non bisognava far riferimento a quanto in concreto era avvenuto ma occorreva aver riguardo al tenore di vita che astrattamente i coniugi avrebbero potuto avere. Sarebbero le potenzialità economiche, quindi, a determinare l’entità dell’assegno, secondo la Corte d’Appello, e quindi una vita all’insegna del risparmio non può condizionare il futuro diritto a percepire adeguato assegno di mantenimento. In sede di Appello, pertanto, l’ammontare dell’assegno veniva elevato. La vicenda (non poteva essere altrimenti visti gli interessi in gioco) finiva in Cassazione. E la Suprema Corte, con una sentenza che certamente lascerà qualcuno deluso, confermava la pronuncia d’appello e, quindi, confermava che ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno di mantenimento occorre valutare non il tenore di vita concretamente tenuto dai coniugi durante il matrimonio (che, peraltro, potrebbe anche essere imposto da uno dei due) ma quello che astrattamente avrebbero potuto tenere. Questa la massima: “il tenore di vita cui rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente l’assegno di divorzio è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi – ossia dall’ammontare complessivo dei loro redditi e delle loro disponibilità patrimoniali – e non già quello tollerato, o subito, o anche concordato con l’adozione di particolari criteri di suddivisione delle spese familiari e di disposizione dei redditi personali residui”. La pronuncia è chiarissima; va detto, tuttavia, per completezza che la dottrina, in sede di analisi della stessa, ha affermato che è sbagliato equiparare il caso del tenore di vita imposto con quello del tenore di vita concordato. Nel secondo caso, quando cioè entrambi i coniugi sono d’accordo nel condurre una vita parsimoniosa, sarebbe legittimo che un eventuale futuro assegno di mantenimento fosse esso stesso di importo non elevato, coerentemente rispetto a quanto avveniva durante la convivenza coniugale. Avv. Francesco Biagini
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